Ecco il testo integrale del documento.
Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/ce, predisposto su proposta del ministero delle politiche europee, del ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministero dello sviluppo economico.
Punto 6) O.d.g. Stato-Regioni
Le Regioni, preliminarmente, rilevano come lo schema di decreto non sembra esser stato calibrato sulla realtà italiana, e in particolare su quella regionale, che presenta rispetto a quella europea differenze quali-quantitative delle attività estrattive.
Ciò premesso esprimono parere favorevole condizionato allaccoglimento delle seguenti proposte emendative:
Art. 3 comma 1 lett. c),
dopo la parola ‘significativa’ e il punto, aggiungere “Sono da intendersi come rifiuti inerti anche i limi derivanti da attività di lavaggio di ghiaie e sabbie, derivanti da attività estrattive, ed anche le terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 comma 5 del D.lgs. 152 6”.
Allart. 3 dopo la lettera p si propone di aggiungere la lettera q come segue
Acque di drenaggio di miniera: intese come le acque fuoriuscenti da quelle gallerie realizzate in fase di costruzione delle miniere allo scopo di garantire la sicurezza dei minatori e la stabilità dellarea di coltivazione;
Art. 7 comma 1, secondo periodo
Nella seconda riga dopo Lautorizzazione “inserire”, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi,”
Allart. 13 dopo il comma 2 si propone di aggiungere il seguente comma 2bis
Con riferimento alle acque di drenaggio di miniera, in fase di chiusura delle attività minerarie e prima dellottenimento alla rinuncia del titolo minerario loperatore dovrà presentare uno studio, tenuto conto delle caratteristiche geologiche naturali dellarea, in conformità a quanto disposto dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/06 e relativi allegati e s.m.i., atto a dimostrare la compatibilità ambientale degli interventi proposti per la mitigazione degli effetti sullambiente. La valutazione dello studio e degli interventi di mitigazione proposti è effettuata dalle Agenzie regionali di protezione ambientale.”
Roma, 26 marzo 2008