Rifiuti industria estrattiva: Regioni si con emendamenti

Le Regioni ha espresso nella Conferenza Stato-Regioni del 26 marzo un parere favorevole al decreto relativo alla gestione dei rifiuti della industria estrattiva. Il parere è però condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un Documento che è stato consegnato al governo (che pubblichiamo).

Le Regioni ha espresso nella Conferenza Stato-Regioni del 26 marzo un parere favorevole al decreto relativo alla gestione dei rifiuti della industria estrattiva. Il parere è però condizionato all’accoglimento di alcuni emendamenti contenuti in un Documento, che è stato consegnato al governo.

Ecco il testo integrale del documento.

Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/ce, predisposto su proposta del ministero delle politiche europee, del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del ministero dello sviluppo economico.

Punto 6) O.d.g. Stato-Regioni
Le Regioni, preliminarmente, rilevano come lo schema di decreto non sembra esser stato calibrato sulla realtà italiana, e in particolare su quella regionale, che presenta rispetto a quella europea differenze quali-quantitative delle attività estrattive.
Ciò premesso esprimono parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative:

Art. 3 comma 1 lett. c),
dopo la parola ‘significativa’ e il punto, aggiungere “Sono da intendersi come rifiuti inerti anche i limi derivanti da attività di lavaggio di ghiaie e sabbie, derivanti da attività estrattive, ed anche le terre e rocce da scavo di cui all’art. 186 comma 5 del D.lgs. 1526”.

All’art. 3 dopo la lettera “p” si propone di aggiungere la lettera “q’” come segue
Acque di drenaggio di miniera: intese come le acque fuoriuscenti da quelle gallerie realizzate in fase di costruzione delle miniere allo scopo di garantire la sicurezza dei minatori e la stabilità dell’area di coltivazione;

Art. 7 comma 1, secondo periodo
Nella seconda riga dopo “L’autorizzazione “inserire”, rilasciata mediante apposita conferenza di servizi,”

All’art. 13 dopo il comma 2 si propone di aggiungere il seguente comma “2bis”
“Con riferimento alle acque di drenaggio di miniera, in fase di chiusura delle attività minerarie e prima dell’ottenimento alla rinuncia del titolo minerario l’operatore dovrà presentare uno studio, tenuto conto delle caratteristiche geologiche naturali dell’area, in conformità a quanto disposto dalla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/06 e relativi allegati e s.m.i., atto a dimostrare la compatibilità ambientale degli interventi proposti per la mitigazione degli effetti sull’ambiente. La valutazione dello studio e degli interventi di mitigazione proposti è effettuata dalle Agenzie regionali di protezione ambientale.

Roma, 26 marzo 2008

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