Rifiuti: nuove regole per le spedizioni all’ interno della Comunità

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE C 206 E/1 del 23 agosto 2005 è pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 28/2005 definita dal Consiglio del 24 giugno 2005 in vista dell’ adozione di un nuovo regolamento(CE)…/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle spedizioni dei rifiuti.

Con la Posizione Comune (CE) N. 28/2005 definita dal Consiglio il 24 giugno 2005 vengono stabilite le linee guida per l’ adozione di un nuovo regolamento (CE) relativo alle spedizioni dei rifiuti all’ interno della Comunità, avendo come obiettivo la protezione dell’ ambiente e partendo dal presupposto che il Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’ interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, anche se è già stato più volte modificato, in maniera significativa , richiede, però, ulteriori modifiche. In particolare, la necessità di adottare un aggiornato regolamento in materia è necessario anche per inserirvi il contenuto della Decisione 94/774/CEE della Commissione, del 24 novembre 1994, relativa al documento di accompagnamento standard previsto dal regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio e della Decisione 1999/412/CEE della Commissione, del 3 giugno 1999, concernente un questionario sull’ obbligo degli Stati membri di inviare relazioni ai sensi dell’ art. 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio che , per motivi di chiarezza, verrà inserito nel nuovo regolamento.
Il nuovo regolamento, dunque, istituisce le nuove procedure e, in particolare, per quanto riguarda i regimi di controllo per le spedizione di rifiuti in funzione dell’ origine, della destinazione e dell’ itinerario di spedizione , del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione. Il regolamento sarà applicato alle spedizione dei rifiuti:
a) fra Stati membri, all’ interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi;
b) importati nella Comunità da paesi terzi;
c) esportati dalla Comunità verso paesi terzi;
d) in transito nel territorio della Comunità, con un itinerario da e verso paesi terzi.
Il Titolo II del nuovo Regolamento (CE) stabilisce il quadro procedurale generale relativo alle spedizioni fra Stati membri all’ interno della Comunità o con transito attraverso paesi terzi, ovvero su coloro che sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, previste dalle disposizioni del presente titolo per le spedizioni dei seguenti rifiuti:
a) se destinati ad operazioni di smaltimento: tutti i rifiuti;
b) se destinati ad operazioni di recupero: ì) i rifiuti elencati nell’ allegato IV; ìì) o rifiuti allegati nell’ allegato IV A; ììì) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A; ìv) le miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, III B, IV o IV A tranne se elencati nell’ allegato III A.
Sono soggette all’ obbligo generale di essere accompagnate da determinate informazioni le spedizioni dei seguenti rifiuti destinati al recupero elencati nell’ allegato III o III B; b) le miscele di rifiuti, non classificati sotto una voce specifica dell’ allegato III, composte da due o più rifiuti elencati nell’ allegato III, semprechè la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e tali miscele siano elencate nell’ allegato III A. Se presentano una delle caratteristiche di pericolo di cui all’ allegato III della direttiva 91/689/CEE, i rifiuti elencati nell’ allegato III, in casi eccezionali, sono soggetti alle disposizioni che sarebbero ad essi applicabili se fossero allegati nell’ allegato IV.
In merito alla Notifica e autorizzazioni preventive scritte, il Capitolo I del regolamento prevede che il notificatore che intende spedire rifiuti, deve trasmettere una notifica scritta preventiva all’ autorità competente , che provvede ad inoltrarla.

Fonte: Eur-Lex

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