La direttiva sottolinea, inoltre, che una disparità tra la legislazione degli Stati membri in materia di smaltimento e di recupero dei rifiuti può incidere sulla qualità dell ambiente e il buon funzionamento del mercato interno.
Pertanto, ogni regolamento in materia di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla protezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell ammasso e del deposito dei rifiuti.
All’articolo 3 della direttiva si legge che:
“1-Gli Stati membri adottino le misure appropriate per promuovere:
a)in primo luogo, la prevenzione o la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, in particolare mediante:
ì) lo sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un maggiore risparmio di risorse naturali;
ìì)la messa a punto tecnica e l immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
ììì)lo sviluppo di tecniche appropriate per l eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
b)in secondo luogo:
ì)per il recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo od ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie;o
ìì)luso di rifiuti come fonte di energia.
La direttiva ritiene altresì necessario che gli Stati membri adottino misure appropriate per la creazione integrata e adeguata di impianti di smaltimento che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi.
Questa rete deve consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere l autosufficienza in materia di smaltimento dei rifiuti e ai singoli Stati membri di mirare al conseguimento di tale obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti.Tale rete deve permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell ambiente e della salute pubblica.
Articolo 21. “La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUCE L 114/9 del 27 aprile 2006).
(LG)