Il recente D.L. 101/13 – tutt’ora in attesa di conversione – all’art. 11 non si cura di precisare se si tratta solo dei rifiuti speciali pericolosi o anche di quelli urbani (pericolosi).
Sotto il profilo letterale, attenendosi quindi all’esame testuale della norma, se ne dovrebbe convenire che, in assenza di ulteriori specifiche, per rifiuti pericolosi s’intendono sia quelli speciali che quelli urbani. Ad avviso di chi scrive, però, si ritiene preferibile una interpretazione diversa, in quanto supportata da maggiori elementi logici e giuridici.
A cura di Stefano Maglia
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Fonte: TuttoAmbiente