Riforma pensioni: come e cosa cambia dal 1 gennaio 2011

Pubblichiamo alcuni casi esemplificativi a cura di INCA-CGIL Lombardia e la Circolare n. 126 dell’INPS che illustrano le novità introdotte dalla manovra finanziaria in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia, di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa, di trattamenti di invalidità civile.

Finestra mobile per coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.

Secondo l’INCA-CGIL: “Non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione”.
Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini del calcolo della pensione.

Pubblichiamo alcuni casi esemplificativi (vedi link)

L’INPS ha emanato la Circolare n. 126 che illustra le novità introdotte dalla manovra finanziaria in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia, di ricongiunzione della contribuzione e trasferimento della posizione assicurativa, di trattamenti di invalidità civile.

In particolare , il decreto 78 ha previsto nuove disposizioni in materia previdenziale tra cui:

-1) La decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità

-2) Le modifiche di cui all’ articolo 1, comma 1, legge 7 febbraio 1979, n. 29;

-3) L’ abrogazione legge 2 aprile 1958, n. 322;

-4) I fondi speciali di previdenza;

-5) Le nuove disposizioni in materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito

-6) La facoltà per i pensionati a basso reddito di dilazionare determinati versamenti (art. 38)

-7) Le nuove disposizioni in materia di invalidità civile ( art. 10)

L’art. 12 ( ai commi da 1 a 6) della citata legge ha introdotto, dal 1° gennaio 2011, una nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità rispetto alle disposizioni previste dalle leggi n. 243 del 2004 e 247 del 2007, lasciando immutati i requisiti di accesso ai predetti trattamenti pensionistici.

Lo stesso art. 12, ai commi 12 septies, 12 octies, 12 novies e 12 undecies, ha previsto nuove disposizioni in materia di ricongiunzione della contribuzione della posizione contributiva.

L’art. 13, comma 6, ha apportato modifiche all’ art. 35 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in tema di comunicazione dei dati reddituali da parte dei titolari di prestazioni collegate al reddito.

(LG/Pa-Ro)

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