Il beneficio, come per lo scorso anno, pari a 19,78609 euro per ogni 100 litri di gasolio, spetta alle imprese di autotrasporto merci, in conto proprio e i conto terzi, limitatamente ai consumi riferiti ai vicoli di peso pari o superfiori a 7,5 tonnellate. Oltre alle imprese di autotrasporto merci, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
a) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti lattività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
b) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il rimborso può essere richiesto in forma diretta, ovvero può essere usufruito compensando i versamenti mensili effettuati col modello F24, entro il limite di 250 mila euro.
La compensazione può essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in assenza di diniego da parte dellUfficio delle Dogane (silenzio-assenso). Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6740.
Per le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010 deve essere presentata domanda di rimborso entro il 30 giugno 2011.
Le domande devono essere presentate su supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul sito www.agenziadogane.it alle voci Accise, Benefici per il gasolio da autotrazione.
(LG-FF)