Si legge nella sentenza: “Dispone lart. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) che: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi allespletamento del servizio e alladempimento dei compiti dufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dallapertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.
La disposizione, comè noto, se da un lato è intesa a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nellinteresse, dellAmministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi allespletamento dei loro compiti istituzionali; è, comunque, dettata al fine di consentire allAmministrazione la tutela della sua posizione, non potendo essa procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un pubblico interesse.
Questultimo profilo, del resto, è oggetto di particolare attenzione del legislatore, che si preoccupa si evidenziarlo nella norma suddetta attraverso i due incisi anche a tutela dei propri diritti ed interessi e a condizione che non sussista conflitto di interessi.
Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste uno dei presupposti essenziali per accedere al beneficio, vale a dire quello della mancanza in concreto di conflitto dinteresse tra il dipendente e lAmministrazione.
Si deve rilevare, infatti, per un verso, che lAmministrazione nel procedimento penale si è costituita parte civile nei confronti del dipendente e, per altro verso, che, come si evidenzia anche nel provvedimento impugnato, alla data di questo pendeva a carico del ricorrente un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi fatti, oggetto dellindagine penale.
Le pretese fatte valere dal Comune nel procedimento penale e nel giudizio contabile, postulano oggettivamente lesistenza di un conflitto di interessi tra le parti, escludendo nello stesso tempo che la difesa del dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti ed interessi dellAmministrazione. Il rilievo è decisivo e di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente allesito del procedimento penale ed allaccertamento della responsabilità contabile del dipendente (cfr., in fattispecie analoga, Cass. Sez. Lavoro, 17 settembre 2002 n. 13624).
AG