Rimborso spese legali dipendente pubblico: sentenza Consiglio di Stato

Il dipendente pubblico non può beneficiare del rimborso, da parte dell’Amministrazione, delle spese penali sostenute qualora vi sia un procedimento a suo carico per fatti connessi con l’espletamento del servizio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 09 ottobre 2006 n. 5986, ha stabilito che il dipendente non può beneficiare di quanto stabilito dall’art. 67 D.P.R. n. 268/1987, ossia del beneficio del rimborso delle spese penali sostenute qualora si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei suoi confronti in relazione a fatti o atti direttamente connessi con l’espletamento del servizio e l’adempimento dei compiti d’ufficio.

Si legge nella sentenza: “Dispone l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativo al comparto del personale degli enti locali) che: “L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento”.

La disposizione, com’è noto, se da un lato è intesa a tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’Amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali; è, comunque, dettata al fine di consentire all’Amministrazione la tutela della sua posizione, non potendo essa procedere ad esborso di denaro pubblico se non per la cura di un pubblico interesse.

Quest’ultimo profilo, del resto, è oggetto di particolare attenzione del legislatore, che si preoccupa si evidenziarlo nella norma suddetta attraverso i due incisi “anche a tutela dei propri diritti ed interessi” e “a condizione che non sussista conflitto di interessi”.
Nel caso in esame, tuttavia, non sussiste uno dei presupposti essenziali per accedere al beneficio, vale a dire quello della mancanza in concreto di conflitto d’interesse tra il dipendente e l’Amministrazione.
Si deve rilevare, infatti, per un verso, che l’Amministrazione nel procedimento penale si è costituita parte civile nei confronti del dipendente e, per altro verso, che, come si evidenzia anche nel provvedimento impugnato, alla data di questo pendeva a carico del ricorrente un procedimento davanti alla Corte dei conti per gli stessi fatti, oggetto dell’indagine penale.

Le pretese fatte valere dal Comune nel procedimento penale e nel giudizio contabile, postulano oggettivamente l’esistenza di un conflitto di interessi tra le parti, escludendo nello stesso tempo che la difesa del dipendente possa essere in qualche modo riferita alla tutela di diritti ed interessi dell’Amministrazione. Il rilievo è decisivo e di per sé sufficiente, indipendentemente da ogni valutazione attinente all’esito del procedimento penale ed all’accertamento della responsabilità contabile del dipendente (cfr., in fattispecie analoga, Cass. Sez. Lavoro, 17 settembre 2002 n. 13624).

AG

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