Risarcibile il diritto al lavoro delle casalinghe.

Con Sentenza n. 1343/2009, la Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione ha deciso che anche la casalinga ha diritto di essere risarcita per i danni patrimoniali e non patrimoniali causati da un incidente stradale perché deve essere tutelato anche il diritto al lavoro di chi si occupa di faccende domestiche.

La decisione della Corte di Cassazione è stata pronunciata annullando una sentenza della Corte di Appello di Napoli che aveva riconosciuto solo in parte i danni ad una casalinga rimasta vittima di un incidente stradale.

Nel 1994, una signora napoletana, di professione casalinga, mentre era alla guida di un motociclo ad Anacapri, era stata investita da un motofurgone che usciva in retromarcia da uno stretto vicolo per immettersi sulla strada provinciale, riportando danni fisici e numerose lesioni che le avevano impedito una corretta deambulazione.

Per tale motivo si era rivolta al Tribunale di Napoli chiedendo la condanna in solido del conducente e della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subiti a causa dell’imprudenza del conducente del motofurgone. Nel 2001 il Tribunale aveva condannato le parti convenute in solido al pagamento dei danni, in misura inferiore a quanto richiesto, accertando il pari concorso di colpe ed addebitando alle convenute la metà delle spese legali. Contro la sentenza la signora aveva proposto appello contestando il danno e la misura dei risarcimenti riconosciuti.

Nel 2004 la Corte d’Appello di Napoli aveva respinto l’appello compensando le spese di giudizio. La signora si era allora rivolta alla Corte di Cassazione, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla “perdita di chances” lavorative causata dall’incidente subito.

Nel caso in questione, infatti, la ricorrente aveva subito una parziale perdita della deambulazione che le aveva impedito di svolgere agevolmente le faccende domestiche ma anche di svolgere una attività lavorativa (la signora aveva tentato di farsi assumere come contabile).

La Corte Suprema di Cassazione, ha accolto il ricorso e rinviato nuovamente la questione alla Corte di Appello di Napoli, stabilendo che il risarcimento del danno per la perdita di chances deve essere ricondotto nell’ambito della bipolarità prevista dal codice vigente, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, con la puntualizzazione, ormai acquisita che il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, tra cui va ricompresso il danno da chances perduta la cui tutela è apprestata dal combinato disposto dagli art. 2,3,4,32,35 e 36 della Costituzione, tra di loro correlati, posto che nella specie il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione.

Inoltre, si è tenuto conto che il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto deve essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali (tra cui la salute ed il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga), che deve essere risarcito non solo nel caso di assoluta certezza del danno, ma in base ad una fondata i ragionevole previsione del suo prodursi futuro.

In sostanza, la perdita di chances lavorative che consegue ad un incidente deve essere risarcita non solo a chi svolge una attività lavorativa ma a tutti i soggetti in quanto titolari di diritti fondamentali previsti e tutelati dalla Costituzione, e pertanto anche alle casalinghe in quanto titolari di un “diritto al lavoro”.

(LG-FF)

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