Rischi di incidente rilevante in aziende che trattano rifiuti

Le aziende di gestione rifiuti di piccole/medie dimensioni solitamente non rientrano tra gli stabilimenti a “rischio di incidente rilevante”. Tuttavia, avendo presente sia la definizione di incidente rilevante (art. 3, comma 1, lett. “o” D.Lgs 105/2015) sia i numerosi incidenti avvenuti all’interno di aziende di gestione di rifiuti, è opportuno adottare misure di prevenzione e stima a priori degli effetti di possibili incidenti con le metodologie impiegate per gli stabilimenti in “Seveso”.

Il 26/06/2008 in provincia di Grosseto si verificò un’esplosione all’Agrideco Srl, società che tratta rifiuti speciali non pericolosi. Si alzò una nube tossica, si fecero evacuare le fabbriche vicine, i vigili dissero con un megafono alla popolazione di stare in casa.
L’incendio, che ebbe conseguenze molto pesanti, tra cui un morto ed un ustionato grave, si verificò a seguito della triturazione di bombolette spray che causò la fuoriuscita di gas esplosivi ed infiammabili, da cui divamparono le fiamme.

Il Sostituto Procuratore contestò all’azienda l’inosservanza delle norme relative alla prevenzione infortuni e la mancanza di:
– un’idonea valutazione dei rischi nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate;
– un’adeguata informazione sui rischi specifici cui erano esposti;
– un addestramento specifico anche rispetto alle conoscenze linguistiche;
– la mancata prevenzione della formazione di atmosfere esplosive;
– il rinnovo tempestivo del certificato di prevenzione incendi.

Variazioni nella Classificazione dei Rifiuti e possibili legami con la Seveso III

Una sostanza o una miscela sono “pericolose” se è possibile attribuire loro un’indicazione di pericolo H, secondo i criteri definiti dal Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008. Informazioni sulla pericolosità delle sostanze sono ottenibili sia sulla base delle classificazioni armonizzate, che costituiscono la classificazione minima attribuita ad una sostanza, sia sulla base delle classificazioni definite dal responsabile dell’immissione in commercio del prodotto sulle Schede Dati di Sicurezza, se disponibili, o tra le classificazioni “notificate” dell’Inventario delle Classificazioni ed Etichettature.

I rifiuti sono esplicitamente esclusi dalla normativa relativa alle sostanze pericolose, tuttavia sono costituiti da sostanze o, più frequentemente, da miscele di sostanze, alcune delle quali possono essere pericolose e pertanto presentare per le loro proprietà intrinseche un rischio “rilevante” per la salute delle persone e per l’ambiente.

Di recente a livello europeo con il Regolamento 2014/1357/UE sono stati introdotti nuovi criteri di classificazione dei rifiuti, che vanno nella direzione dell’allineamento con quanto previsto per le sostanze e le miscele “non rifiuti”. In particolare ai rifiuti sono assegnate delle proprietà di pericolo, da HP1 a HP15, in base alle caratteristiche di pericolo possedute e riconducibili, in ultima analisi, alla natura ed alla concentrazione delle sostanze in essi contenute.

Il Regolamento, ad esempio, per attribuire la HP6 Tossicità acuta, definisce un limite di concentrazione per l’assegnazione della proprietà pericolosa ed una concentrazione soglia, al di sotto della quale una sostanza non viene presa in considerazione ai fini della raggiungimento del limite di concentrazione sopra indicato.

Verifica di assoggettabilità degli impianti di gestione rifiuti alla Direttiva Seveso

La normativa Seveso III, in modo più esplicito, inserisce anche i Rifiuti (e quindi la loro pericolosità) ai fini del raggiungimento delle soglie che attivano l’assoggettabilità al campo di applicazione della suddetta normativa. In particolare, nella nota 5 all’Allegato 1, è riportato che “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel Regolamento CLP, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”.

I gestori degli stabilimenti in questione hanno quindi l’obbligo di valutare l’assoggettabilità alla normativa “Seveso” attribuendo alle sostanze pericolose potenzialmente presenti la categoria più simile contemplata nella citata normativa.

Fonte: ARPAT

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