Rischio industriale, pubblicata dal MiTE una nuova risposta relativa all’applicazione del D.Lgs. 105/2015

Sul sito del Ministero della transizione ecologica è stata pubblicata l’8 marzo 2021 la risposta al Quesito n. 16: Gestione flessibile sostanze tramite software. La richiesta era stata formulata dal FISE nel 2018 e la risposta approvata nella riunione del 17 dicembre 2020 del Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015.

Rischio industriale
Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale (art. 11 D.Lgs. 105/2015)

In questa sezione del sito del Ministero della transizione ecologica sono pubblicate le risposte, condivise tra le autorità competenti e gli altri soggetti partecipanti al Coordinamento, a tutti i quesiti relativi all’applicazione del D.Lgs. 105 del 2015.

Quesito n. 16/2018:
Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 come stabilimento di “soglia inferiore”, è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui
alla nota 4, Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015?

Risposta:
Il D.Lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1.
In conformità all’articolo 3 e all’articolo 13, comma 2 del D.Lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell’ambito della notifica, al fine di determinare l’assoggettabilità dello stabilimento al D.Lgs. 105/2015.
E’ possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.Lgs.
105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

Fonte: MiTE

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