Risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie.

Nel S.O. n. 227 della Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2007 è pubblicata la Legge 17 ottobre 2007, n. 188 recante “Disposizioni i n materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera”.

Dopo l’approvazione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il Presidente della Repubblica ha promulgato la Legge17 ottobre 2007, n. 188 con la quale si stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2118 del Codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d’opera e dalla prestatrice d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l’impiego.
Il citato comma 5 precisa che i moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite al comma 3 del decreto, che garantiscano al contempo la certezza dell’identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l’individuazione della data del rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del citato comma 3.
Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d’opera e alla prestatrice d’opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei patronati.
(LG-FF)

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