RLS, comunicazione all’INAIL dei nominativi RLS e RLST entro il 31 marzo

L’Inail ha pubblicato il 25 agosto 2009 la circolare 43, che definisce le procedure inerenti all’obbligo di comunicazione dei nominativi degli RLS all’INAIL, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 18 c.1 lettera a a) del D.lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/2009.

Per gli RLST seguiranno unteriori comunicazioni dell’INAIL.

In caso di “prima” comunicazione, è necessario effettuare la registrazione al sito www.inail.it, seguendo le procedure indicate

L’Inail ha pubblicato il 25 agosto 2009 la circolare 43, che definisce le procedure inerenti all’obbligo di comunicazione dei nominativi degli RLS all’INAIL, a seguito delle modifiche apportate all’articolo 18 c.1 lettera a a) del D.lgs. 81/08 dal D.Lgs. 106/2009.

In caso di “prima” comunicazione, è necessario effettuare la registrazione al sito www.inail.it, seguendo le procedure ivi indicate.

A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81/2008, la comunicazione NON va effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

Pertanto:

a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se piu’ di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 NON devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della presente circolare.

b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.

Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato.

In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Si ricorda che rientrano nell’obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti – se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell’ambito dell’organizzazione, dal datore di lavoro – di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).
Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.
Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300/70.

TERMINI E MODALITA’ DELLE COMUNICAZIONI:
L’INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell’Istituto attraverso “Punto Cliente” per la segnalazione “in via informatica” secondo le nuove disposizioni.
Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e/o le variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni che dovessero intervenire.
A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l’azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.

Red

Fonte: INAIL

Approfondimenti

Precedente

Prossimo