L’obbligo è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce:
“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza“.
Ne approfittiamo per ricordare che il nomitativo va comunicato SOLO laddove il RLS sia stato eletto/nominato nelle forme previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/09.
ATTENZIONE:
– il datore di lavoro NON deve comunicare NULLA se a lui non è stata formalizzata l’elezione del RLS, dalle rappresentanze dei lavoratori e nelle foreme previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/09 e dalle norme decise tra le parti sociali;
– il datore di lavoro NON deve assolutamente ingerire in alcuna forma o modo sulla elezione/nomina altrimenti violerebbe la libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla Legge 300 del 1970 (lo “Statuto dei Lavoratori”);
– naturalmente – se richiesto – il datore di lavoro deve “garantire” ogni forma di “agibilità” (es.: concessione della riunione, della sala riunioni, intervento dei rappresentanti sindacali territoriali, ecc.).
(Pa-Ra)