RLS: rinviato al 16 agosto l’obbligo di comunicarne il nominativo all’INAIL

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione (così recita la nota pubblicata sul sito dell’INAIL) dell’evoluzione normativa ancora in corso.

Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all’INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione (così recita la nota pubblicata sul sito dell’INAIL) dell’evoluzione normativa ancora in corso.

L’obbligo è previsto dall’art. 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce:
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza“.

Ne approfittiamo per ricordare che il nomitativo va comunicato SOLO laddove il RLS sia stato eletto/nominato nelle forme previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/09.

ATTENZIONE:

– il datore di lavoro NON deve comunicare NULLA se a lui non è stata formalizzata l’elezione del RLS, dalle rappresentanze dei lavoratori e nelle foreme previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/09 e dalle norme decise tra le parti sociali;

– il datore di lavoro NON deve assolutamente ingerire in alcuna forma o modo sulla elezione/nomina altrimenti violerebbe la libertà delle organizzazioni sindacali previste dalla Legge 300 del 1970 (lo “Statuto dei Lavoratori”);

– naturalmente – se richiesto – il datore di lavoro deve “garantire” ogni forma di “agibilità” (es.: concessione della riunione, della sala riunioni, intervento dei rappresentanti sindacali territoriali, ecc.).

(Pa-Ra)

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