La sentenza di primo grado, emessa il 12 febbraio scorso e depositata di recente, ha ampliato la platea dei responsabili del tragico incidente verificato nella zona industriale del Macrolotto e fa seguito a quella del 13 gennaio 2015 che aveva già visto condannare la titolare dell’impresa a otto anni e otto mesi di reclusione insieme alla sorella (sei anni e 10 mesi) e al marito di questa (sei anni e mezzo) in qualità di gestori della ditta (i tre, come le vittime, sono di nazionalità cinese).
L’esito processuale ha attestato come i due locatori sapessero che l’immobile non consentiva una corretta gestione del rischio di incendio da parte degli occupanti, in particolare a seguito della costruzione di un soppalco adibito a dormitorio abusivo fin dal gennaio 2008 e la cui presenza era nota ben prima della consegna dell’edificio, avvenuta nel febbraio 2012. Tra le altre inadempienze emerse: la struttura presentava anche gravi inadeguatezze nelle vie di fuga e nell’impianto idrico antincendio fisso.
Al di là delle inadempienze commesse dall’imprenditore, i due locatori avevano precisi obblighi nei confronti dei soggetti terzi – in questo triste caso: gli operai morti nel rogo – poiché con la stipula del contratto di affitto avevano consegnato a uso industriale un immobile in condizioni strutturali del tutto inidonee a tale utilizzo. La loro condotta, dunque, non ha contravvenuto solo alle obbligazioni principali del locatore sancite dal Codice civile, ma anche alle disposizioni del Testo unico in materia edilizia che interessano tutti coloro che effettuano interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza.
Queste regole di comportamento in relazione a un immobile destinato a uso industriale – valuta la sentenza del giudice – costituiscono, di fatto, norme poste a tutela della sicurezza di quei soggetti che sono naturalmente destinati a occupare tali ambienti, in qualità di dipendenti del datore di lavoro locatario. Da qui il significativo riconoscimento da parte del Tribunale di Prato del diritto dell’Inail a esercitare l’azione di regresso nei confronti di persone civilmente responsabili pur se totalmente estranee al rapporto di lavoro, dal momento che il loro comportamento ha comunque provocato l’evento lesivo in occasione di lavoro e una conseguente condanna penale.