RSPP: Circolare 32SAN06 della Regione Lombardia

Obbligo di “attivare” tutti i Moduli “A”, “B” e “C” dei “Corsi RSPP” entro il 14 febbraio 2007 (con data ed iscrizione certa) e di concluderli entro il 14 febbraio 2008. Obbligo di concludere almeno il 20% dell’aggiornamento entro il 14 febbraio 2008.

Obbligo per tutti i Moduli “A”, “B” e “C” dei “Corsi RSPP”:
– essere “attivati” entro il 14 febbraio 2007 (con data ed iscrizione certa) e
– conclusi entro il 14 febbraio 2008.

Il Modulo di aggiornamento può essere erogato in un’unica tranche o in tranche annuali; nel qual caso,
– entro il 14.08.2006, deve essere svolto per almeno il 20% del monte ore complessivo previsto per lo specifico settore e
– l’intero percorso deve concludersi entro il 14.02.2012.

Tra i requisiti essenziali:
– il numero massimo di partecipanti per ogni corso pari a 30 unità;
– il 10% quale massimo di assenze consentite sul monte orario complessivo;
– superamento di una verifica finale la cui tipologia è nella discrezionalità del soggetto formatore.

I soggetti formatori autorizzati ad erogare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a realizzare i corsi per i moduli A, B e C.

2.1 Corsi di formazione inerenti il DLgs 195/03

Sono riconosciuti crediti formativi pregressi per coloro che abbiano frequentato corsi di formazione specifici per RSPP e ASPP nel periodo che intercorre tra la data di pubblicazione del Dlgs 195/03 e la data di pubblicazione dell’Accordo, purché erogati da soggetti formatori che possedevano, al momento dell’erogazione, i requisiti richiesti dall’Accordo medesimo.

I crediti formativi per l’esonero dalla frequenza dei Moduli A e B sono distinti in:
– totali o
parziali.

Il primo caso ricorre qualora sia dimostrato che il corso è stato realizzato in assoluta conformità ai contenuti, alla durata, alle metodologie didattiche e di verifica di apprendimento, … descritte dall’Accordo;

il secondo, qualora sussistano difformità da quanto previsto nel medesimo.

In quest’ultima evenienza il credito è assegnato in termini di frequenza del monte ore ed il percorso formativo deve essere integrato con lezioni aggiuntive.

In entrambe i casi, ai fini del rilascio dell’attestazione finale secondo il modello previsto dalla circ. r. 27 luglio 2006 , n. 21, i titolari del credito devono sostenere e superare le verifiche finali, secondo le modalità descritte al punto 3 della medesima circolare.

(RMP)

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