RSPP, No a FAD: nuove conferme da Governo e Regione Lazio

Il sottosegretario On. Montagnino conferma che “per i moduli A,B,C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD”. Anche la Regione Lazio lo conferma, con il D.G.R. n. 140 del 6 marzo 2007, emanando le “Direttive per l’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006”

Il sottosegretario On. Montagnino lo ha confermato rispondendo alla Interrogazione n. 5-00641 presentata dall’On. Delbono sulla Formazione a distanza, per RSPP.

TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all’interrogazione oggi in esame vorrei far presente che nell’Accordo del 26 gennaio 2006, in relazione alla metodologia di insegnamento/apprendimento, si privilegiavano le metodologie «attive» vale a dire metodologie atte a garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni nonché lavori di gruppo ed a favorire metodologie basate sul problem solving applicate a simulazioni e problemi specifici.
Con l’Accordo, invece, del 5 ottobre 2006 le Regioni e le Province autonome – oltre agli altri soggetti individuati nell’Accordo del 14 febbraio 2006 abilitati ad erogare formazione – procedono ad avviare una prima fase di attivazione dei percorsi formativi per RSPP e ASPP come previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195.

In tale Accordo – punto 2.2. Metodologia di insegnamento apprendimento – viene previsto che per i moduli A,B,C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l’attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.
I soggetti formatori, quindi, in questa prima fase, hanno – come obiettivo di testare il nuovo impianto formativo riservandosi la possibilità – qualora ciò si rendesse necessario – di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato Regioni per gli eventuali adeguamenti dell’Accordo stesso.
Inoltre, vi è una sostanziale differenza tra Istruzione e Formazione.

…omissis…
Non si tratta, infatti, di non essere in linea con i dettami europei ma la scelta dipende essenzialmente dal fatto che trattandosi di materie attinenti alla salute e sicurezza dei lavoratori la formazione – attuata con la metodologia consueta dell’insegnamento in aula e dell’interazione contestuale con i discenti – dà maggiore sicurezza riguardo all’apprendimento delle materie stesse.
Ciò non esclude, infatti, che si possa far ricorso alla FAD nei corsi di aggiornamento che saranno in futuro attuati come previsto nell’Accordo del 26 gennaio 2006
.

—————————–

La Regione Lazio, con D.G.R. n° 140 del 6 marzo 2007, ha emanato le Direttive per l’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, che disciplinano in particolare le modalità di autorizzazione dei nuovi soggetti formatori e di gestione delle attività formative da parte delle Province.
Prendiamo in considerazione alcuni punti contenuti nel documento (Allegato 2).

– FAD. “Non è previsto l’uso della FAD per il Modulo A in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con la fase di sperimentazione e di rodaggio del sistema. Tale metodologia sarà utilizzabile al termine della fase sperimentale.”

– Avvio dei Corsi. “L’avvio dei corsi e quindi il completamento di tutte le procedure che consentono l’effettivo avvio dell’intervento formativo deve essere fatto entro un anno dalla pubblicazione dell’Accordo sulla Gazzetta Ufficiale e cioè il 14 febbraio 2007. Da questa data decorre il periodo di 1 anno per la realizzazione dei corsi finalizzati al superamento della fase transitoria di cui all’art. 3, comma 2 del d.lgs 195/03.”
– Composizione della Commissione di verifica finale. “L’accertamento degli apprendimenti ed il conseguimento dell’idoneità vengono effettuati alla presenza di una Commissione composta da docenti interni e presieduta da un funzionario della Provincia competente per territorio”

RP – AG

Approfondimenti

Precedente

Prossimo