Sacchi non biodegradabili per asporto merci, schema di decreto

Il Consiglio dei Ministri n. 149 del 03/08/2011, su proposta del Ministro dell’ambiente, Prestigiacomo, ha approvato uno schema di disegno di legge per una più compiuta definizione del campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto merci.
Il testo verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere.

Il Consiglio dei Ministri n. 149 del 03/08/2011, su proposta del Ministro dell’ambiente, Prestigiacomo, ha approvato uno schema di disegno di legge per una più compiuta definizione del campo di applicazione del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto merci (già previsto dalla legge finanziaria del 2007) e per superare dubbi interpretativi e difficoltà nell’applicazione operativa della nuova disciplina.

Il provvedimento chiarisce aspetti tecnici relativi alla composizione dei sacchetti, supera la genericità del divieto e prevede sanzioni specifiche in caso di mancato rispetto del divieto di commercializzazione.
Obiettivo del disegno di legge è altresì la promozione di politiche del riuso e di informazione al pubblico sulla gestione del ciclo dei rifiuti relativo ai sacchi per l’asporto delle merci.

Il testo verrà trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni per il parere.

Pubblichiamo il testo dello schema (versione preliminare).

ART. 1
1. Ai fini del rispetto del divieto di cui all’articolo 1, comma 1130, della legge 26 dicembre 2006, n . 296, come modificato dall’articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n . 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n . 102, in vigore dal 1° gennaio 2011, i sacchi commercializzabili per l’asporto delle merci devono risultare conformi alla norma armonizzata UNI EN
13432:2002 secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati.

2. Anche al fine di promuovere le politiche di riuso, sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i sacchi per l’asporto delle merci di spessore superiore a quattrocento micron dotati di caratteristiche tecniche e costruttive che li rendono idonei ad un utilizzo duraturo e tali da conferire loro un autonomo valore economico.

3. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25 .000 euro. Le sanzioni possono essere aumentate fino al quadruplo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto. Le sanzion sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689, è
presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

(LP)

4. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di divulgazione e i contenuti delle informazioni che i produttori dei sacchi, di cui ai commi 1 e 2, devono fornire al pubblico per una corretta gestione del relativo ciclo dei rifiuti.

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