1. I Comitati regionali di coordinamento, istituiti presso ogni regione e provincia autonoma ai sensi dellart. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, svolgono i propri compiti di programmazione e di indirizzo delle attività di prevenzione e vigilanza nel rispetto delle indicazioni e dei criteri formulati a livello nazionale dai Ministeri della salute e del lavoro e della previdenza sociale e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano al fine di individuare i settori e le priorità dintervento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il Comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un assessore da lui delegato, con la partecipazione degli assessori regionali competenti per le funzioni correlate e deve comprendere rappresentanti, territorialmente competenti: dei sei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle aziende sanitarie locali, dellAgenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), dei settori ispezione del lavoro delle direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei Vigili del Fuoco, delle agenzie territoriali dellIstituto superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL), degli uffici periferici dellIstituto Nazionale per lAssicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), degli uffici periferici dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), degli uffici peritici dellIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dellAssociazione Nazionale dei comuni dItalia (ANCI), dellUnione province italiane (UPI) e rappresentanti degli uffici di sanità aerea e marittima e del Ministero della salute nonché delle autorità marittime portuali e aeroportuali.
3. Ai lavori del Comitato partecipano quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentantik dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello regionale.
(LG-FF)