La Corte di Giustizia Europea, Grande Sezione, con Sentenza del 16 maggio 2006 ha stabilito che, se i tempi di attesa per un trattamento ospedaliero nello Stato di residenza sono troppo lunghi, il cittadino europeo ha diritto al rimborso delle spese per eventuali cure effettuate allestero.
Per poter rifiutare ad un paziente lautorizzazione a farsi curare allestero a causa del tempo di attesa per un trattamento ospedaliero nello Stato di residenza, il Servizio sanitario nazionale deve stabilire che tale tempo di attesa non ecceda il tempo accessibile sotto il profilo medico tenuto conto dello stato di salute e dei bisogni dellinteressato.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, Grande sezione, con Sentenza 16 maggio 2006 (C-372/04), precisando che il paziente che ha subito un rifiuto di autorizzazione allestero infondato, è legittimato allassunzione da parte dellistituzione competente del costo di trattamento secondo le disposizioni della legislazione dello Stato del trattamento, come se egli fosse appartenente a questultimo.
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea, Grande sezione, con Sentenza 16 maggio 2006 (C-372/04), precisando che il paziente che ha subito un rifiuto di autorizzazione allestero infondato, è legittimato allassunzione da parte dellistituzione competente del costo di trattamento secondo le disposizioni della legislazione dello Stato del trattamento, come se egli fosse appartenente a questultimo.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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