Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 255/164 del 30 settembre 2005 è pubblicata la Decisione Quadro 2005/667/GAI del Consiglio del 12 luglio 2005 intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dellinquinamento provocato dalle navi.La Decisione del Consiglio fa seguito alladozione della Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005.
La lotta contro linquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave, costituisce una delle priorità dellUnione europea.I punti da 32 a 34 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 e la dichiarazione del Consiglio GAI del 19 dicembre 2002, a seguito del naufragio della petroliera Prestige, in particolare, testimoniano la determinazione dellUnione ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che si riproducano danni ambientali di tali gravità.
La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione per le infrazioni , e la Decisione quadro 2005/667/GAI, che integra la citata direttiva, con norme particolareggiate in materia penale, mirano a conseguire il ravvicinamento, come già sottolineato dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima, delle legislazioni egli Stati membri.
La decisione quadro , basata sullarticolo 34 del trattato dellUnione europea costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri per imporre agli Stati membri lobbligo di prevedere sanzioni penali, anche se non contiene un obbligo esplicito per gli stessi Stati membri che confinano con stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime del passaggio in transito previsto nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, di istituire una giurisdizione per i reati connessi in tali stretti.
La direttiva 2005/35/CE completa dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni da altre disposizioni enunciate nella suddetta decisione quadro 2005/667/GAI, con lo scopo di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dellambiente marino dallinquinamento provocato dalle navi.
In particolare, la direttiva 2005/35/CE è applicabile agli scarichi di sostanze inquinanti:
-nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
-nelle acque territoriali di uno Stato membro;
-negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella ricordata Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti,
nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente dio uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale.
La direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione per le infrazioni , e la Decisione quadro 2005/667/GAI, che integra la citata direttiva, con norme particolareggiate in materia penale, mirano a conseguire il ravvicinamento, come già sottolineato dalla Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima, delle legislazioni egli Stati membri.
La decisione quadro , basata sullarticolo 34 del trattato dellUnione europea costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri per imporre agli Stati membri lobbligo di prevedere sanzioni penali, anche se non contiene un obbligo esplicito per gli stessi Stati membri che confinano con stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime del passaggio in transito previsto nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, di istituire una giurisdizione per i reati connessi in tali stretti.
La direttiva 2005/35/CE completa dettagliate regole sui reati e sulle sanzioni da altre disposizioni enunciate nella suddetta decisione quadro 2005/667/GAI, con lo scopo di recepire nel diritto comunitario le norme internazionali in materia di inquinamento provocato dalle navi e di garantire che ai responsabili di scarichi vengano comminate sanzioni adeguate al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dellambiente marino dallinquinamento provocato dalle navi.
In particolare, la direttiva 2005/35/CE è applicabile agli scarichi di sostanze inquinanti:
-nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
-nelle acque territoriali di uno Stato membro;
-negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella ricordata Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti,
nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente dio uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale.
Fonte: Eur-Lex
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