Sanzioni senza riduzioni se si viola il REACH! Il 10 ottobre in vigore il D.Lgs. 133/09

NON sono ammesse riduzioni se si viola il REACH! La G.U. N. 222/2009 pubblica il Decreto legislativo n. 133 del 14 settembre 2009 , n. 133 sulle sanzioni per la violazione del REACH, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Dal 09 ottobre 2009 entrano in vigore le Sanzioni se si viola il REACH, fino:
– all’arresto fino a tre mesi
– ammenda fino a 150.000 euro.

Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste dal D.Lgs. 133/2009, a norma dell’art. 19.

La G.U. N. 222/2009 pubblica il Decreto legislativo n. 133 del 14 settembre 2009 , n. 133 sulle sanzioni per la violazione del REACH, il Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Il D.Lgs. 133/2009 definisce numerose sanzioni applicabili alle diverse violazioni del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH), in applicazione degli articoli 125 e 126 del Regolamento medesimo.

In particolare (art. 14 e 16) viene punita con l’ arresto fino a tre mesi e l’ammenda da 40mila a 150mila euro l’immissione sul mercato o l’utilizzo di sostanze senza la prescritta autorizzazione o in violazione delle regole sulle restrizioni.

Per tutte le altre violazioni vige la sanzione amministrativa da un minimo di 3.000 ad un massimo di 90.000 euro.

(LG-Pa.Ra)

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