Scade 15 ottobre termine per l’Emersione dal lavoro irregolare

Le dichiarazioni di emersione devono essere presentate con modalita’ informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 (decreto 29 agosto 2012 in materia di emersione dal lavoro irregolare)

Scade 15 ottobre termine per l’Emersione dal lavoro irregolare

La G.U. n. 209 del 7-9-2012 pubblica il DECRETO 29 agosto 2012 “Attuazione dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 109/2012, in materia di emersione dal lavoro irregolare“.

Le dichiarazioni di emersione devono essere presentate con modalita’ informatiche dal 15 settembre al 15 ottobre 2012.

Art. 1 Presentazione della dichiarazione di emersione

1. I datori di lavoro di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 16 luglio 2012 n. 109, nonche’ i datori di lavoro
stranieri che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione in
conformita’ alla direttiva 2004/38/CE …, del 29 aprile 2004, che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi e continuano ad occupare alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri
presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data
del 31 dicembre 2011 o precedentemente, possono dichiarare la
sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per
l’immigrazione.
2. Le dichiarazioni di emersione di cui al comma 1 sono presentate
esclusivamente con modalita’ informatiche dal 15 settembre al 15
ottobre 2012.
3. L’accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad
internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della
dichiarazione di emersione, previa registrazione dell’utente
sull’apposita pagina disponibile all’indirizzo www.interno.gov.it .
4. Le fasi della procedura e le modalita’ di compilazione dei
moduli appositamente predisposti per la presentazione della
dichiarazione di emersione sono indicate nel “Manuale dell’utilizzo
del sistema” pubblicato a cura del Ministero dell’interno
all’indirizzo di cui al comma 3.

Art. 2 – Pagamento del contributo forfetario

1. La dichiarazione di emersione e’ presentata previo pagamento di
un contributo forfetario di 1.000,00 (mille) euro per ciascun
lavoratore. Tale importo non e’ deducibile ai fini dell’imposta sul
reddito.
2. Il contributo forfetario e’ versato esclusivamente tramite il
modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi”,
reso disponibile sui siti internet dell’Agenzia delle entrate, del
Ministero dell’interno, del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero della cooperazione internazionale e
dell’integrazione e dell’INPS. Il modello di pagamento deve
contenere, oltre ai dati relativi al datore di lavoro, anche il
numero di passaporto o di altro documento equipollente del
lavoratore.
3. Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i
codici tributo per il versamento del contributo forfetario e sono
impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento.
4. Le somme riscosse a titolo di contributo forfetario sono
riversate all’INPS, a cura della Struttura di gestione di cui
all’art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per essere
destinate alle relative finalita’ ai sensi del comma 14 dell’articolo
5 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.
5. In caso di irricevibilita’, archiviazione o rigetto della
dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della
stessa, non si procedera’ alla restituzione delle somme versate a
titolo di contributo forfetario.

Artt. 3., 4. e 5.: omissis (vedi link)

Art. 6 – Comunicazione obbligatoria di assunzione

1. Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di
lavoro assolve agli obblighi di comunicazione ….

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