Potrebbero decadere dalla nomina tutti gli RSPP e ASPP che NON abbiano completato il percorso formativo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’Art. 8-bis del D.Lgs. 626/94 (D.Lgs. 195/2003).
Ciò comporta conseguenze diverse per tutti i RSPP e gli ASPP.
Consulta tutte le informazioni nei documenti pubblicati nei link a fianco.
Sono pervenute numerosissime richieste di parere sui reali effetti che si produrranno in data 14 febbraio 2008, in ordine ai Corsi di formazione e/o di aggiornamento per RSPP e ASPP, ed in particolare in ordine alla conclusione della fase transitoria del cd. “Decreto RSPP”, ai sensi de:
il D.Lgs. n. 195/2003 (art. 3, comma 1)
gli “Accordi attuativi” sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni (26/01/2006 e 05/10/2006)
le Delibere o Circolari approvate da numerose Regioni italiane.
Con l’unico obiettivo di fornire un supporto conoscitivo a chi lo ha chiesto, pubblichiamo le unite considerazioni sulle certezze e sui dubbi ad oggi presenti, premettendo e sottolineando che non è compito della Associazione Ambiente e Lavoro fornire la legittima interpretazione delle norme, che spetta ai soggetti a ciò istituzionalmente deputati:
– Conferenza Stato-Regioni
– Ministeri competenti
– Regioni
– Organi di Vigilanza e controllo (ASL)
– Magistratura.
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Ulteriori Note sulla scadenza del 14 febbraio 2008.
Una ulteriore conferma che il 14 febbraio 2008 cessa definitivamente la fase transitoria deriva (sia pure indirettamente) anche dalla Circ. 3/2008 del Ministero del Lavoro (v. link).
La Circ. 3/2008 fa riferimento al 26/2/2009 quale scadenza dei “due anni” indicati dal D.Lgs. 626/94 agli:
– art. 36-quater, commi 9 e 10 e
– art. 36-quinquies, comma 5
cioè:
– due anni dalla pubblicazione dell’accordo Stato-Regioni (G.U. 26/02/2006, n. 45),
– cui si aggiunge un anno per la loro “attivazione”.
Riassumendo l’obbligo per la formazione su ponteggi e funi, decorre 2+1 = 3 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 2 anni previsti dal D.Lgs. 626/94, agli artt. 36-quater, commi 9 e 36-quinquies, comma 5
+ 1 anno (inteso come tempo necessario per l’attivazione dei Corsi).
Viceversa, per quanto riguarda i RSPP/ASPP, il D.Lgs. 195/2003 fa riferimento a UN ANNO (art. 3, comma 1 e 2).
Poichè l’Accordo Stato-Regioni relativo ai RSPP e ASPP del 26/01/2006 è entrato in vigore il 14/02/2006 (G.U. 14/02/2006, n. 37), ne risulta che (seguendo lo stesso “ragionamento” della Circolare 3/2008), la scadenza per la frequenza ai Corsi di Formazione NON può che essere il 14 febbraio 2008.
Cioè:
l’obbligo decorre 1+1 = 2 anni dall’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
– 1 anni previsti dal D.Lgs. 195/2003, all’art. 3, comma 1
+ 1 anno (inteso come tempo per la “attivazione” dei Corsi)
(RPav)