La Direttiva 2003/87/CE del 13 ottobre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 275/32 del 25 ottobre 2003
Nella Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea L 275/32 del 25 ottobre 2003 è pubblicata la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.La direttiva parte dalla considerazione che il sesto programma comunitario in materia di ambiente, sostituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, individua nel cambiamento climatico un tema prioritario per le iniziative della Comunità e prevede, per il 2005, lo’ istituzione di un sistema per lo scambio di emissioni esteso a tutta la Comunità. Tale programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell’ 8% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto al livello del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che tali emissioni diminuiscano del 70% circa rispetto sempre al livello del 1990. La Comunità e i suoi Stati membri hanno convenuto di adempiere gli impegni a ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra di cui al protocollo di Kyoto, ai sensi della Decisione 2002/358/CE. La presente direttiva è intesa a contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni da parte della Comunità europea e dei suoi Stati membri mediante un efficiente mercato europeo delle quote di emissione dei gas a effetto serra, con la minor riduzione possibile dello sviluppo economico e dell’ occupazione.Ricordiamo che per ” quota di emissioni” si intende il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un periodo determinato, valido unicamente per rispettare le disposizioni della presente direttiva e cedibile conformemente alla medesima. Gli Stati membri provvedono affinchè, a decorrere dal 1° gennaio 2005, nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell’ allegato 1 della presente direttiva che comportano emissioni specifiche ( biossido di carbonio) in relazione a tali attività ( ad esempio, impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 20 MW-esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi e urbani, cokerie, impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati, impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno, ecc. ), a meno che il relativo gestore non sia munito di autorizzazione rilasciata da un’ autorità competente conformemente agli articoli 5 e 6, o che l’ impianto non sia temporaneamente escluso dal sistema comunitario, ai sensi dell’ articolo 27.La direttiva sottolinea che gli Stati membri dovranno adottare i provvedimenti necessari affinchè, nel caso di impianti che esercitano attività di cui all’ allegato 1 della direttiva 96/61/CE, le condizioni e la procedura per il rilascio di un’ autorizzazione ad emettere gas a effetto serra siano coordinate con quelle previste da tale direttiva. Le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 possono essere integrate nelle procedure previste dalla direttiva 96/61/CE. La citata direttiva viene modificata, all’ art. 9, paragrafo 3, con l’ aggiunta del seguente comma: ” Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell’ allegato 1 della direttiva 2003/87/CE
l’ autorizzazione contiene valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo quando ciò risulti indispensabile per evitare un rilevante inquinamento locale. Per le attività elencate nell’ allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riguardo alle unità dik combustione o altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.Se necessario, le autorità competenti modificano l’ autorizzazione nel modo opportuno”:
Fonte: Eur-Lex
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