Lobiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), approvata a nome della Comunità europea con decisione 94/69/CE del Consiglio, è quello di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nellatmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
Poiché il Consiglio europeo ha posto in evidenza limpegno dellUnione europea a trasformare lEuropa in uneconomia con efficienza energetica elevata ed emissioni ad effetto serra ridotte, ha stabilito che la limitazione delle emissioni a effetto serra del trasporto aereo è u n contributo essenziale, coerente con questo impegno.
Eopportuno che a livello di Comunità e di Stati membri siano attuate politiche e misure in tutti i settori delleconomia comunitaria, così da generare le significative riduzioni necessarie. Quindi, se limpatto del settore aereo in termini di cambiamenti climatici continua ad aumentare al ritmo attuale, le riduzioni ottenute in altri settori per combattere i cambiamenti climatici saranno seriamente compromessi.
Una gestione del traffico aereo più efficace nel contesto dei programmi Cielo unico europeo e Ric erca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) potrebbe portare ad un incremento complessivo dellefficienza del carburante sino al 12%. Inoltre, la ricerca in materia di nuove tecnologie, compresi i metodi per migliorare lefficienza del carburante degli aeromobili, può ridurre le emissioni dellaviazione.
Lobiettivo delle modifiche apportate alla direttiva 2003/87/CE dalla presente direttiva è quello di ridurre limpatto esercitato dal trasporto aereo sui cambiamenti climatici inserendo le emissioni prodotte dalle attività di questo modo di trasporto nel sistema di scambio delle quote.
Gli operatori aerei hanno il controllo più diretto sul tripodi servizio e sulle modalità duso e, pertanto, è opportuno che siano responsabili delladempimento degli obblighi istituiti dalla presente direttiva, compreso lobbligo di approntare un piano di monitoraggio, di controllare e di comunicare le emissioni conformemente al piano stesso.
A partire dal 2012, per evitare distorsioni della concorrenza e migliorare lefficacia ambientale, devono essere incluse le emissioni prodotte da tutti i voli in arrivo e i n partenza da u n aerodromo comunitario.
Entro il 2 agosto 2009 la Commissione elaborerà, secondo la procedura di regolamentazione di cui allarticolo 23, paragrafo 2, linee guida sullinterpretazione particolareggiate delle attività di trasporto aereo elencate nellallegato 2 della presente direttiva.
(LG-FF)