Sulla Gazzetta Ufficiale della U.E L 257/3 del 3 ottobre 2007 è pubblicato il Regolamento (CE) N. 1146/2007 della Commissione del 2 ottobre 2007 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare allesercizio finanziario 2008 per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte dintervento a favore degli indigenti della Comunità.
Il Regolamento(CE) n. 1146/2007 della Commissione del 2 ottobre 2007 si richiama al regolamento (CE) n. 3780/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte dintervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti della Comunità e al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario delleuro.
Per il 2008, la distribuzione di prodotti alimentari destinati agli indigenti nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione definito nellallegato I del regolamento (CE) del 2 ottobre 2007.
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per lacquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari per lesecuzione del piano sono definiti nellallegato II, mentre il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nellallegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dallarticolo 7 del regolamento(CEE) n. 3149/92.
Per quanto riguarda i mezzi finanziari messi a disposizione per lesecuzione del piano in ciascuno Stato membro, per lItalia ammontano, per lesercizio 2008, a 66.367.975 euro.
Per il 2008, la distribuzione di prodotti alimentari destinati agli indigenti nella Comunità, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3730/87, è effettuata in conformità del piano annuale di distribuzione definito nellallegato I del regolamento (CE) del 2 ottobre 2007.
Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per lacquisto sul mercato dei cereali, del latte scremato in polvere e del riso necessari per lesecuzione del piano sono definiti nellallegato II, mentre il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nellallegato III del presente regolamento è autorizzato alle condizioni stabilite dallarticolo 7 del regolamento(CEE) n. 3149/92.
Per quanto riguarda i mezzi finanziari messi a disposizione per lesecuzione del piano in ciascuno Stato membro, per lItalia ammontano, per lesercizio 2008, a 66.367.975 euro.
Fonte: Eur-Lex
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