Selezione dei partecipanti alle procedure di affidamento di lavori pubblici: sentenza Corte Costituzionale

E’ costituzionalmente illegittima la disposizione di una legge regionale che permetta di selezionare i partecipanti alle procedure di affidamento di lavori pubblici sulla base del criterio della migliore idoneità di localizzazione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 22 dicembre 2006 n. 440, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione di una legge regionale che permetta di selezionare i partecipanti alle procedure di affidamento di lavori pubblici sulla base del criterio della migliore idoneità di localizzazione. Secondo la Corte, infatti, tale norma violerebbe gli articoli 3, 97 e 120 della Costituzione,
introducendo una illegittima limitazione rispetto all’ingresso nel territorio regionale di imprese provenienti da altre aree.
Si legge infatti nella sentenza che “La questione di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge regionale n. 19 del 2005 è fondata, in riferimento all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta, nonché agli artt. 3, 97 e 120 della Costituzione.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che «discriminare le imprese sulla base di un elemento di localizzazione territoriale» contrasta con il principio di eguaglianza, nonché con il principio in base al quale la regione «non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni» e «non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro» (art. 120, secondo e terzo comma, della Costituzione) (sentenza n. 207 del 2001). Da tale principio, «che vincola anche le Regioni a statuto speciale», e che più volte è stato ritenuto applicabile all’esercizio di attività professionali ed economiche (sentenze n. 6 del 1956, n. 13 del 1961, n. 168 del 1987, n. 372 del 1989, n. 362 del 1998), discende anche «il divieto per i legislatori regionali di frapporre barriere di carattere protezionistico alla prestazione, nel proprio ambito territoriale, di servizi di carattere imprenditoriale da parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei servizi, in qualsiasi paese dell’Unione europea)» (sentenza n. 207 del 2001).
Nella specie, la norma censurata individua, fra i criteri di selezione dei due terzi dei candidati da ammettere alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori pubblici di interesse regionale, selezione necessaria al fine di rispettare il numero di candidati indicato nel bando, anche quello della migliore idoneità di localizzazione, determinata sia in valore assoluto sia in relazione all’organico, cioè come rapporto tra numero totale di dipendenti e numero di dipendenti iscritti presso la sede regionale della cassa edile. In tal modo, dunque, la norma stabilisce proprio una «condizione rivolta a frapporre barriere all’ingresso nel territorio regionale, in qualità di soggetti appaltatori, di imprese provenienti da altre aree e prive di legami stabili con il territorio medesimo» (sentenza n. 207 del 2001). Questa condizione non è infatti fondata su alcuna ragione tecnica, né può ritenersi ragionevolmente giustificabile in nome dell’efficienza e del buon andamento dell’amministrazione, in quanto è «ben possibile che anche imprese aventi sede e organizzazione stabile fuori del territorio regionale possiedano i requisiti tecnico-organizzativi necessari – e richiesti dalla normativa e dai bandi di gara – per assicurare un’efficiente esecuzione degli appalti» ed a nulla rileva il richiamo agli eventuali maggiori costi che tali imprese dovrebbero sostenere, poiché gli altri criteri di scelta del contraente individuati dalla legge «consentono comunque all’amministrazione di assicurarsi le prestazioni alle condizioni per essa più convenienti anche sotto il profilo economico» (sentenza n. 207 del 2001)”.

AG

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