Selezione dell’Idoneità Tecnico-Professionale negli appalti: i parametri da verificare e il criterio delle carenze “agevolmente percepibili”

Pubblichiamo un Commento di Anna Guardavilla a Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268, che illustra le modalità con cui deve essere adempiuta la verifica degli appaltatori, la quale non deve avere ad oggetto solo aspetti tecnici ma anche l’affidabilità degli stessi sotto il profilo della sicurezza secondo i criteri evidenziati dalla Cassazione

Commento a Cassazione Penale, Sez. IV, 27 agosto 2014 n. 36268

Il caso e la ricostruzione dell’evento

In primo e in secondo grado sono stati condannati RM (in qualità di datore di lavoro) e MC (in qualità di responsabile delegato alla sicurezza della ditta committente) per aver cagionato lesioni personali gravi, in cooperazione colposa tra loro, ad un dipendente della R. tp, l’impresa croata che in cantiere stava eseguendo lavori di carpenteria.
MC ricorre per Cassazione ma la Suprema Corte rigetta il ricorso. Vediamo perché.

La dinamica dell’infortunio è la seguente: all’interno del cantiere l’impresa croata R tp. stava eseguendo lavori di carpenteria di allestimento con saldatura relativi alla costruzione di una nave, lavori che le erano stati appaltati dalla R. S.p.A. in forza di un contratto.
La vittima dell’infortunio era stata assunta dalla R. tp. quale operaio specializzato, carpentiere.
Il giorno dell’infortunio il lavoratore, insieme ad un altro dipendente, stava preparando alcuni pannelli in alluminio per il paiolato della nave in costruzione e, mentre l’altro operaio si occupava della sagomatura, il lavoratore infortunatosi, da solo, forava i pannelli utilizzando un trapano radiale a colonna, di proprietà della società R. S.p.a. come tutti i macchinari presenti nel cantiere; dopo averne bucati oltre una decina, il lavoratore, che teneva il pannello con le mani, lo aveva sentito vibrare e aveva avvicinato troppo la mano destra al trapano, che aveva agganciato il guanto provocandogli l’amputazione sub-totale del polso destro con fratture multiple alla mano.

La responsabilità del ricorrente per non aver “compiutamente” verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice

Ad MC, che ha ricorso in Cassazione, era stata contestata la violazione dell’allora vigente art. 7 D.Lgs.626/94 (ora art. 26 D.Lgs.81/08) per non avere compiutamente verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice in relazione ai lavori affidati in appalto.

La Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello che aveva sancito la responsabilità di MC “in quanto era emerso che l’organizzazione della società croata fosse approssimativa, che lo stesso imputato fosse a conoscenza delle modalità con le quali “si lavora in Croazia”, che la R. tp. non solo non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione né elaborato un adeguato documento di valutazione dei rischi, ma aveva un piano di sicurezza definito fatiscente dall’ispettore del lavoro”.

A fronte di questa situazione, MC aveva “omesso di esaminare la documentazione relativa alla sicurezza del lavoro dell’impresa appaltatrice” e non aveva “esercitato controlli e verifiche, nonostante le maestranze utilizzassero macchine e attrezzature dell’azienda appaltante, omettendo altresì di verificare il grado di formazione e informazione dei dipendenti della R.tp., dopo aver scelto come contraente una società che aveva enormi falle nel sistema di sicurezza.”

Come deve essere adempiuto da parte del committente l’obbligo di selezione dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore

La Cassazione sottolinea che la normativa prevenzionistica (ora art. 26 TU; prima art. 7 D.Lgs.626/94) “individua due distinti obblighi gravanti sul datore di lavoro quando intenda avvalersi di un’impresa appaltatrice per svolgere particolari lavori all’interno dell’azienda: un obbligo di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa in relazione al lavoro che deve esserle affidato, dal quale si desume la posizione di garanzia del datore di lavoro in merito alla scelta dell’impresa, e un obbligo di informazione in merito ai rischi specifici che l’impresa appaltatrice verrà ad incontrare nell’ambiente di lavoro del committente”….

Leggi l’intero Commento alla sentenza della D.ssa Anna Guardavilla nell’area riservata agli Abbonati di livello 2, 3 e 4…

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