Sentenza Cassazione: l’infortunio in itinere sussiste solo in un luogo pubblico

La Sezione Lavoro della Cassazione, con la sentenza del 27 aprile 2010 n.10028, ha ribadito il proprio orientamento in materia di infortunio in itinere

La Suprema Corte ha stabilito che “un infortunio “in itinere” comporta il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali. Questo perché si deve trattare di luoghi in cui la parte non ha possibilità diretta di incidere per escludere o ridurre i rischi di incidenti, cosa che invece può fare in tali ambiti (Sez. Lavoro, 16 luglio 2007, n. 15777)”.
Nell’affermare la correttezza della sentenza d’appello, la Cassazione ha precisato che “se il tema era uno dei punti controversi, ragionevolmente e correttamente la Corte ha ritenuto che gravava sulla ricorrente formulare richieste istruttorie per precisare che il luogo era comunque pubblico, pur essendo all’interno del suo complesso abitativo, come si desumerebbe dal fatto che la ricorrente ha dichiarato di aver varcato l’accesso e attraversato il giardino”.

AG

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