Sentenza Cassazione Penale: sono utilizzabili le videoriprese del lavoratore che commette furto

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la sentenza 1° giugno 2010 n.20722 si è pronunciata in ordine all’utilizzabilità a fini penali delle videoriprese realizzate da un datore di lavoro con una telecamera posizionata in un bar per riprendere il furto di una cassiera

La Corte si è così pronunciata: “gli articoli 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l’accordo sindacale a fini di riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell’attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei cd. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuosi da chiunque provenienti.

Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dell’articolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato“.

Tali “ controlli difensivi“, ricorda la Cassazione, sono stati riconosciuti legittimi anche in sede civile, dal momento che “ai fini dell’operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell’attività dei lavoratori previsto dall’art. 4 L. n. 300 del 1970 (NdR: “Statuto dei Lavoratori“), è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) l’attività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dell’ambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative). In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori”.

AG

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