Pertanto in tal caso non si ravvisa inutilizzabilità ai sensi dellarticolo 191 Codice Procedura Penale di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia perciò imputato un lavoratore subordinato“.
Tali “ controlli difensivi“, ricorda la Cassazione, sono stati riconosciuti legittimi anche in sede civile, dal momento che “ai fini delloperatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dellattività dei lavoratori previsto dallart. 4 L. n. 300 del 1970 (NdR: “Statuto dei Lavoratori“), è necessario che il controllo riguardi (direttamente o indirettamente) lattività lavorativa, mentre devono ritenersi certamente fuori dellambito di applicazione della norma sopra citata i controlli diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore (Cass. sez. L n. 4746/02, Securpol srl / Pizzutelli M., CED rv. 553469, e v. n. 15892/07, Piluso / Eni spa, che appunto esclude il controllo che abbia per fine proprio le concrete modalità lavorative). In sintesi, la finalità di controllo a difesa del patrimonio aziendale non è da ritenersi sacrificata dalle norme dello Statuto dei lavoratori”.
AG