Il TAR del Friuli specifica cosa si intenda per “organismo di diritto pubblico” ai sensi del Codice dei contratti pubblici
Il TAR del Friuli, con la sentenza del 26 ottobre 2006 n. 698, specifica cosa si intende per “organismo di diritto pubblico” ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, secondo la direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, è organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
In particolare, secondo la direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, è organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.
Il Collegio prosegue: “In sintesi, dunque, affinchè sussista un organismo di diritto pubblico è necessario e sufficiente che ricorrano i seguenti elementi:
a) possesso di personalità giuridica;
b) sussistenza di dominanza pubblica;
c) perseguimento della soddisfazione di bisogni di interesse generale di carattere non industriale o commerciale.
Di quest’ultimo elemento, in particolare, i sintomi sono l’assenza di criteri imprenditoriali nella gestione (e dunque la possibile mancanza dell’utile di impresa) e lo svolgimento dell’attività non in regime di concorrenza”.
AG
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