Sentenza ETERNIT, commento di Anna Guardavilla

Pubblichiamo un commento di Anna Guardavilla alla Sentenza ETERNIT, del 13.2.2012 del Tribunale di Torino, che ha condannato in primo grado gli ex dirigenti dell’azienda alla pena di 16 anni di reclusione e alle pene accessorie, oltre al pagamento delle spese e alle sanzioni civili. Le fattispecie di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) nelle motivazioni della sentenza e nella precedente giurisprudenza

Pubblichiamo un commento di Anna Guardavilla alla Sentenza ETERNIT, del 13.2.2012 del Tribunale di Torino, che in primo grado ha condannato gli ex dirigenti dell’azienda a:
– pena di 16 anni di reclusione
– pene accessorie
– pagamento delle spese
– sanzioni civili.

Il commento è pubblicato su “Rivista Ambiente e Lavoro“, nell’area riservata agli Abbonati ai livelli 2., 3. e 4.

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Le fattispecie di:
– disastro doloso (art. 434 c.p.)
e
omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) nelle motivazioni della sentenza e nella precedente giurisprudenza.

La tesi dell’accusa è stata accolta e i due imputati sono stati condannati per i reati di disastro doloso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.).

Gli articoli 434 e 437 sono inseriti nel libro II, titolo VI (“Dei delitti contro l’incolumità pubblica”), capo I (“Dei delitti di comune pericolo mediante violenza”) del codice penale e contengono dei reati di pericolo comune in quanto contemplano “una relazione di probabilità tra due entità, l’una cronologicamente precedente e l’altra successiva ed incerta, connotata da disvalore”.

Il contributo, che pubblichiamo, si propone di fornire un approfondimento su queste due importanti fattispecie, sia per quanto riguarda l’applicazione di cui sono state oggetto nella sentenza Eternit alla luce delle motivazioni della stessa, sia con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali che negli anni si sono consolidati in materia (senza avere qui pretese di esaustività), alle principali applicazioni di tali norme operate da parte dei Tribunali (parlando di art. 437 c.p. anche in casi noti come l’Enichem di Porto Marghera, l’ILVA di Taranto e la Thyssenkrupp di Torino) e quindi implicitamente alle potenzialità applicative di queste norme.

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