A tal fine, il presente regolamento stabilisce le condizioni alle quali le autorità competenti , allorché impongono o stipulano obblighi di servizio pubblico per i costi sostenuti e/o conferiscono loro diritti di esclusiva in cambio dellassolvimento degli obblighi di servizio pubblico.
Il presente regolamento si applica allesercizio di servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia o su strada, ad eccezione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico o del loro valore turistico.
Ladozione di questo Regolamento(CE) nasce anche in riferimento gli obiettivi definiti nel Libro bianco della Commissione del 12 settembre 2001 sulla Politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte che consistono nel garantire servizi di trasporto passeggeri sicuri, efficaci e di qualità grazie ad una concorrenza regolamentata, che assicuri anche la trasparenza e lefficienza dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, tenendo conto, in particolare, dei fattori sociali, ambientali e di sviluppo regionale, o nelloffrire condizioni tariffarie e specifiche a talune categorie di viaggiatori, ad esempio i pensionati, e nelleliminare le disparità fra imprese di trasporto provenienti da Stati membri diversi che possono alterare in modo sostanziale la concorrenza.
Nei considerando al nuovo Regolamento(CE) viene anche sottolineato che attualmente, molti servizi di trasporto terrestre di passeggeri che rappresentano una necessità sul piano dellinteresse economico generale non possono essere gestiti secondo una logica meramente commerciale. Occorre che le autorità competenti degli Stati membri abbiano la possibilità di intervenire per garantire le prestazioni di tali servizi. Tra i meccanismi a disposizione delle autorità competenti per far sì che vengano forniti servizi di trasporto pubblico passeggeri vi sono: lattribuzione agli operatori del servizio pubblico di diritti di esclusiva, la concessione agli operatori del servizio pubblico di compensazioni finanziarie e la determinazione di regole generali, valide per tutti gli operatori, per lesercizio dei trasporti pubblici.
Se gli Stati membri, a norma del presente regolamento, scelgono i escludere certe regola generali dallambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli aiuti di Stato.
(LG-FF)