Servizio universale e diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 103 E/40 del 5 maggio 2009 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 16/2009 definita dal Consiglio il 16 febbraio 2009 in vista dell’adozione della direttiva CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE e del regolamento(CE) n. 2006/2004

La riforma del quadro normativo dell’Unione europea per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, compreso il rafforzamento delle disposizioni riguardanti gli utenti finali disabili, rappresenta una tappa essenziale verso il completamento dello spazio europeo unico dell’informazione e verso una società dell’informazione per tutti.

Questi obiettivi rientrano nel quadro strategico per lo sviluppo della società dell’informazione, descritto nella comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle Regioni, del 1° giugno 2005, intitolata “i2010 – una società dell’informazione per la crescita e l’occupazione”.

Il progresso tecnologico e l’evoluzione dei mercati spingono gradualmente le reti verso la tecnologia IP (Internet Protocol) ed ai consumatori è offerta una scelta sempre più ampia di fornitori di servizi vocali concorrenti. E’opportuno pertanto che gli Stati membri siano in grado di separare gli obblighi di servizio universale che riguardano la fornitura di un collegamento alla rete dik comunicazione pubblica in postazione fissa dalla fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico (comprese le chiamate ai servizi di emergenza attraverso il numero 112).

Tale seprazione non dovrebbe pregiudicare la portata degli obblighi di servizio universale definiti e riesaminati a livello comunitari. Gli Stati membri che usano numeri di emergenza nazionali in aggiunta al “112”possono imporre alle imprese obblighi analoghi per quanto riguarda l’accesso a questi numero di emergenza nazionali.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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