SEVESO II: Linee guida per la predisposizione del Piano d’ emergenza esterno (PEE)

Nel S.O. n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio 25 febbraio 2005 contenente le “ Linee guida per la predisposizione del Piano di emergenza esterno di cui all’ art. 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334.

L’ articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 – meglio nota come . “ Direttiva SEVESO II “ in quanto recante l’ attuazione della direttiva 96/82/CEE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose – dispone che il Dipartimento di protezione civile stabilisca, “ d’ intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 ( istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile ) le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna, provvisorio definitivo, e per la relativa informazione alla popolazione: Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile verifica che l’ attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che possa ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante”
Sulla base di tali indicazioni, è stato emanato il DPCM 25 febbraio 2005, pubblicato nel S.O. n. 40 della Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005. Come si legge in premessa , rispetto alla precedente edizione , emanata dal Dipartimento nel 1994, queste nuove “ Linee guida “ forniscono gli elementi essenziali per redigere un piano funzionale per organizzare una risposta efficace a una emergenza causata da un incidente rilevante che si sviluppi su un territorio antropizzato. Ciò è stato possibile in quanto la nuova normativa di settore ( D. Lgs. 334/1999) è molto più chiara della precedente ( D.P.R. 175/88 ) e impone al gestore, fra gli altri adempimenti, anche quello di fornire all’ Autorità Preposta ( AP) tutti i dati di interesse per predisporre il PEE, con particolare riguardo alla redazione del Rapporto di Sicurezza e della Scheda informativa per la popolazione di cui all’ allegato V del D.Lgs. 334/99.
Si sottolinea che la redazione del PEE rappresenta un’ attività complessa e articolata sia per gli obiettivi di sicurezza che intende raggiungere che per il coinvolgimento di diverse Istituzioni competenti. Questa attività deve essere curata nei dettagli, a partire dalla fase preparatoria, e costituire un’ occasione di promozione di una forma efficace di partenariato e di sussidiarietà istituzionale. L’ Autorità Preposta ( normalmente il Prefetto, salvo che per le province autonome e le regioni a statuto speciale ) nel corso della predisposizione del PEE promuove, quindi, con incontri ed esercitazioni , la conoscenza reciproca tra le strutture e la familiarizzazione tra il personale addetto nonché testa il livello di conoscenza delle procedure e delle capacità operative di ciascun soggetto coinvolto. In particolare, al fine di consolidare il percorso di condivisione delle strategie, delle modalità di intervento e della gestione delle emergenze tra le istituzioni, sarebbe opportuno convocare una Conferenza dei servizi per concludere il momento partecipativo in un accordo tra le parti e i soggetti interessati circa le azioni che si devono porre in essere per fronteggiare le emergenze. E’ importante sottolineare che l’ efficacia di un PEE si può valutare in funzione della capacità di rispondere in modo tempestivo ad una emergenza industriale senza far subire alla popolazione esposta gli effetti dannosi dell’ evento incidentale atteso ovvero mitigando le conseguenze di esso attraverso la riduzione dei danni.

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