Il campo di applicazione è il seguente:
“Art. 1. 1. Il presente decreto legislativo si applica agli aeromobili immatricolati in Paesi terzi che:
a) sono utilizzati da vettori esteri comunitari e non comunitari:
b) atterrano in un aeroporto situato in territorio italiano;
c) hanno un peso massimo al decollo uguale o superiore a 5700 kg ed effettuano trasporto commerciale.
2. Possono essere soggetti alle ispezioni a terra di cui all’articolo 3 anche gli aeromobili immatricolati in Paesi membri dell’Unione europea.
3. Il presente decreto legislativo non si applica agli aeromobili di Stato di cui all’articolo 744 del codice della navigazione.“
Gli articoli 3, 4 e 5 regolamentano le ispezioni a terra dell’aeromobile e l’art. 6 la raccolta e lo scambio delle informazioni.
AG