Criteri per il funzionamento ed il miglioramento delle attività di controllo ufficiale da parte delle regioni e delle province autonome in materia di sicurezza alimentare.
Il nuovo modello di sicurezza alimentare, contenuto nella legislazione Europea, a partire dal regolamento 178/2002, si basa sulla applicazione di un metodo scientifico che prevede la valutazione, la gestione e la comunicazione del rischio.
In questo scenario le responsabilità prioritarie sono in carico alle imprese, mentre, al servizio pubblico, in qualità di “Autorità Competente”, spetta, tra laltro, la verifica delloperatore della filiera alimentare, attraverso la implementazione di un sistema ufficiale di controllo.
Il controllo ufficiale non si basa più su adempimenti a norme dettagliate, ma sulla valutazione che le azioni messe in atto dalle imprese (allevamento o industria), siano sufficienti al raggiungimento del livello di sicurezza atteso.
Lo sviluppo di un armonico sistema di controlli ufficiali assicura ai consumatori, un valido e trasparente livello di sicurezza degli alimenti ed alle imprese un valido sistema di relazioni; pertanto i servizi pubblici vengono ad assumere il ruolo di parte “terza” tra il consumatore e gli operatori.
E pertanto necessario disporre di una Autorità di controllo ufficiale riconosciuta, al più elevato livello, dagli operatori della filiera alimentare dai consumatori; essa deve:
– essere “idonea” alla effettuazione di tali controlli;
– ispirarsi a criteri di efficienza in linea con le disposizioni nazionali in tema di pubblica amministrazione;
– ispirarsi ai principi di imparzialità ed efficacia per lorganizzazione e lesecuzione dei controlli;
– non ingenerare, nelleffettuazione dei controlli situazioni distorsive del mercato.
A cinque anni dallemanazione del Regolamento 882/2004 si è evidenziata una difforme applicazione dei contenuti del regolamento da parte del sistema della sanità pubblica italiana, così come evidenziato anche dai report delle ispezioni dellFVO e di altre autorità sanitarie di paesi terzi.
Risulta pertanto necessario definire una linea di indirizzo comune da parte delle Regioni e Province autonome in modo da poter espletare quanto previsto dagli obblighi comunitari soddisfacendo i criteri di efficacia e imparzialità in un quadro di ricerca di efficienza da parte della Pubblica Amministrazione.
Nel link il documento completo.
(Red – Regioni) (Pa-Ro)