Sicurezza alimentare: in G.U. il D.Lgs. 193/2007

E’ stato pubblicato in Gazzetta il D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, emanato in attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

L’articolo 1 definisce le finalita’ e l’ambito di applicazione del decreto nel seguente modo: “1. Le disposizioni del presente decreto legislativo sono emanate al fine di abrogare la normativa nazionale di attuazione delle direttive comunitarie a loro volta abrogate dalla direttiva 2004/41.”
Ai sensi dell’articolo 2, le autorità competenti ai fini dell’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all’art. 3, sono il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unita’ sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze.
L’art. 3 prevede le seguenti abrogazioni:
“1. Sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) art. 2, secondo comma, lettera z), articoli 12, 15, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889;
b) decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 194; restano abrogati i commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell’articolo 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
c) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, ad eccezione dell’articolo 20;
d) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531;
e) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537; restano abrogati gli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, commi 6, 7 ed 8, 56, 57 e 58 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
f) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;
g) decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559; restano abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13-bis e 14 e l’allegato A) del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967;
h) decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65;
i) decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, ad eccezione degli articoli 4 e 2, comma 3;
l) decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286; restano abrogati gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; resta abrogato l’articolo 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; restano abrogati gli articoli da 1 a 11 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1991, n. 312;
m) decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 607;
n) decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, ad eccezione degli articoli 19, 26 e dell’allegato C), capitolo I, lettera A), punti 4 e 7;
o) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
p) decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156;
q) decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 495; restano abrogati gli articoli da 1 a 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e gli allegati al decreto medesimo;
r) decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1998, n. 309; rimane abrogato il decreto del Presidente della Repubblica, 1° marzo 1992, n. 227;
s) articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.”
Il decreto consta complessivamente di 10 articoli e di un allegato (previsto all’articolo 5).

AG

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