Si riporta di seguito l’articolo 1:
“Attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi
1. In attuazione dell’art. 13 del Regolamento (CE) 882/2004, il Ministero della salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concordano di attuare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, il piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi di cui all’Allegato I, parte integrante del presente atto, in concordanza con il piano generale comunitario secondo le procedure di cui all’Allegato II, parte integrante del presente atto.
2. Il piano nazionale puo’ essere attivato anche dal Ministero della salute sulla base di particolari situazioni di rischio, in attesa di misure eventualmente da intraprendere a livello comunitario.”
AG