Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 83/35 del 26-3-2008 è pubblicata la Decisione della Commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
La Decisione , approvata il 25 marzo 2008, detta requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
Le sigarette sono un prodotto implicitamente pericoloso, dal momento che producono calore e contengono materiale infiammabile che, una volta combusto, continua a bruciare per tutta la lunghezza della sigaretta. Uno dei rischi connessi alle sigarette accese , se abbandonate con negligenza e non tenute sotto sorveglianza , è rappresentato dal verificarsi di incendi con conseguenti decessi, lesioni e danni materiali. Secondo le stime effettuate, risulta che questo tipo di incendi è allorigine di almeno 1.000 decessi allanno nella Comunità.
Dunque, la propensione alla combustione delle sigarette deve essere ridotta per minimizzare la possibilità che si verifichino incendi, con relativi decessi , lesioni e danni materiali.
Ai fini della presente decisione, per sigaretta con ridotta propensione alla combustione si intende una sigaretta che si spegne autonomamente se non aspirata, prima di consumarsi su tutta la lunghezza.
Ai fini dellarticolo 4 della citata direttiva 2001/95/CE , il requisito di sicurezza deve essere il seguente:
-su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25% si consumano su tutta la lunghezza.
Secondo la Decisione della Commissione, sono state elaborate soluzioni tecniche per impedire alla sigarette di consumarsi completamente quando non aspirate. Sono disponibili in commercio sigarette che contengono , nel cilindro di carta che avvolge il tabacco, strisce anchesse di carta , larghe circa 6 mm e disposte ad intervalli di 20-30 mm. Questi dispositivi di rallentamento che impediscono allossigeno di raggiungere la zona di combustione, comportano, in una certa misura, lo spegnimento automatico delle sigarette accese. La ridotta propensione alla combustione limita la fonte della stessa e i conseguenti rischi.
(LG-SP)
Le sigarette sono un prodotto implicitamente pericoloso, dal momento che producono calore e contengono materiale infiammabile che, una volta combusto, continua a bruciare per tutta la lunghezza della sigaretta. Uno dei rischi connessi alle sigarette accese , se abbandonate con negligenza e non tenute sotto sorveglianza , è rappresentato dal verificarsi di incendi con conseguenti decessi, lesioni e danni materiali. Secondo le stime effettuate, risulta che questo tipo di incendi è allorigine di almeno 1.000 decessi allanno nella Comunità.
Dunque, la propensione alla combustione delle sigarette deve essere ridotta per minimizzare la possibilità che si verifichino incendi, con relativi decessi , lesioni e danni materiali.
Ai fini della presente decisione, per sigaretta con ridotta propensione alla combustione si intende una sigaretta che si spegne autonomamente se non aspirata, prima di consumarsi su tutta la lunghezza.
Ai fini dellarticolo 4 della citata direttiva 2001/95/CE , il requisito di sicurezza deve essere il seguente:
-su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25% si consumano su tutta la lunghezza.
Secondo la Decisione della Commissione, sono state elaborate soluzioni tecniche per impedire alla sigarette di consumarsi completamente quando non aspirate. Sono disponibili in commercio sigarette che contengono , nel cilindro di carta che avvolge il tabacco, strisce anchesse di carta , larghe circa 6 mm e disposte ad intervalli di 20-30 mm. Questi dispositivi di rallentamento che impediscono allossigeno di raggiungere la zona di combustione, comportano, in una certa misura, lo spegnimento automatico delle sigarette accese. La ridotta propensione alla combustione limita la fonte della stessa e i conseguenti rischi.
(LG-SP)
Fonte: Eur-Lex
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