E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2007 il D.M. 26 ottobre 2007 n. 238, Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici.
Il provvedimento, che sarà in vigore dal 3 gennaio 2008, detta le seguenti definizioni:
“Ai fini antincendio si definisce:
a) eliporto: area idonea alla partenza e all’approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all’annesso 14 ICAO – Volume II;
b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, diversa dall’aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza, nonche’ delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita’ secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall’articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o piu’ rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell’incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto;
g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.”
“Ai fini antincendio si definisce:
a) eliporto: area idonea alla partenza e all’approdo di elicotteri, conforme alle prescrizioni di cui all’annesso 14 ICAO – Volume II;
b) aviosuperficie: area idonea alla partenza e all’approdo di aeromobili, diversa dall’aeroporto, non appartenente al demanio aeronautico, disciplinata da norme speciali, ferme restando le competenze dell’ENAC in materia di sicurezza, nonche’ delle regioni, degli enti locali e delle altre autorita’ secondo le rispettive attribuzioni, come riportato dall’articolo 1 del decreto 1° febbraio 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall’articolo 701 del Nuovo codice della navigazione;
c) elisuperficie: aviosuperficie destinata ad uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
d) elisuperficie in elevazione: elisuperficie posta su struttura avente elevazione di tre metri o piu’ rispetto al livello del terreno o del mare, se trattasi di piattaforma fissa in acqua;
e) tempo di risposta: tempo intercorrente tra la chiamata iniziale ricevuta dal servizio di soccorso e lotta antincendio ed il primo intervento effettivo sul luogo dell’incidente da parte del servizio di assistenza antincendio e soccorso;
f) lunghezza fuori tutto: massima lunghezza fra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in moto;
g) assistenza antincendio e soccorso: presenza di dotazioni antincendio e personale addetto pronto ad intervenire in occasione di movimenti aerei;
h) movimento aereo: un atterraggio o un decollo di elicotteri.”
AG
Fonte: Gazzetta Ufficiale
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