Sicurezza dell’aviazione civile: nuove norme regolamentari

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 11/4 del 17.1.2006 è pubblicato il Regolamento(CE)n.65/2006 della Commissione del 13 gennaio 2006 recante modifica del regolamento(CE)n.622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione.

Richiamandosi al regolamento(CE)n.2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore dell’aviazione civile, la Commissione europea è tenuta ad adottare misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione civile in tutta la Comunità europea.
Riscontrata la necessità di precisare ulteriormente tali norme, la Commissione ha adottato il nuovo Regolamento(CE)n.65/2006 del 13 gennaio 2006 che modifica il primo atto normativo contenente tali misure rappresentato dal Regolamento(CE)n.622/2003 del 4 aprile 2003. Le modifiche con l’adozione del nuovo regolamento riguardano in particolare la possibilità di testare nuove tecnologie e nuovi processi su base sperimentale e per un periodo di tempo limitato e tali, comunque da non pregiudicare i livelli generali di sicurezza dell’aviazione civile.
Il Regolamento(CE)n. 65/2006 del 13 gennaio 2006 prevede che gli Stati membri possono autorizzare metodologie o procedure per i controlli di sicurezza diverse previste nell’allegato al regolamento n.622/2003, a condizione che tale metodologia o procedura:
-sia utilizzata al fine di valutare un nuovo modo di effettuare i controlli di sicurezza in questione;
-non pregiudichi il livello complessivo di sicurezza raggiunto.
Almeno quattro mesi prima della data prevista per la sua introduzione, lo Stato membro interessato dovrà informare per iscritto la Commissione e gli altri Stati membri circa la nuova metodologia o procedura che esso intende autorizzare, allegando una relazione indicante le modalità con le quali si garantirà che l’applicazione della nuova metodologia o procedura soddisfa i requisiti richiesti.

Fonte: Eur-Lex

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