Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 344/15 del 27 dicembre 2005 è pubblicato il Regolamento(CE)n.2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 14 dicembre 2005,relativo allistituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo allinterno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sullidentità del vettore aereo effettivo e che abroga larticolo 9 della direttiva 2004/36/CE.
Il Regolamento(CE)n.2111/2005 del 14 dicembre 2005 che è un testo rilevante ai fini del SEE prevede che lUnione Europea avrà una sola lista nera per le compagnie aeree a rischio. Lelenco comunitario, atteso per il prossimo mese di marzo, impegna la Commissione ad esaminare gli attuali divieti operativi formulati dagli Stati membri. Il nuovo elenco sarà costantemente aggiornato secondo criteri e procedure comuni. In caso di urgenza, ciascuno Stato potrà comunque imporre un divieto operativo immediato sul proprio territorio. Per garantire ai passeggeri un effettivo livello di sicurezza , i divieti operativi sono estesi alle compagnie aeree che, pur essendo in regola, dovessero noleggiare i velivoli di altre compagnie interdette. Lelenco comunitario sarà pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione Europea e reso disponibile presso gli aeroporti, gli operatori commerciali e i siti Internet delle compagnie aeree. Lattuale regolamento affronta anche la necessità di rendere più trasparenti i contratti di viaggio. Dal 16 luglio 2006, allatto della prenotazione, i viaggiatori avranno il diritto di essere informati quanto meno sulla identità probabile del vettore aereo effettivo. Il contraente del trasporto aereo (la stessa compagnia aerea, un tour operator o un intermediario che opera come venditore di biglietti) dovrà comunque comunicare ai propri clienti i dati definitivi non appena disponibili. Ogni ulteriore variazione di identità dei vettori sarà comunicata al momento del check-in o , nel caso di coincidenze, prima dellimbarco. La normativa sulla trasparenza deve essere applicata indipendentemente dal fatto che il volo sia o no un volo di linea o che faccia parte o meno di un servizio tutto compreso. I contratti di viaggio interessati sono quelli i cui voli hanno origine negli Stati membri della Comunità europea cui si applica il Trattato. Come tali, riguardano anche i voli di rientro da paesi terzi e i voli ulteriori tra scali interni di paesi terzi.
Fonte: Eur-Lex
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