Sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005 è pubblicato il Decreto 6 giugno 2005 del Ministro degli interni contenente “Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”

Fra le varie modifiche che il decreto del Ministro degli interni ha apportato ai vari articoli al decreto ministeriale 18 marzo 1996, è stato inserito l’art. 6 bis sui sistemi di separazione tra zona spettatori e la zona attività sportiva. Il comma 1, recita che “la separazione tra la zona spettatori e la zona attività sportiva è realizzata dalle società utilizzatrici dell’impianto, in accordo con i proprietari dello stesso, attraverso: a) l’installazione di un parapetto di altezza pari a metri 1,10, misurata dal piano di imposta, conforme alle norme UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile; b) la realizzazione di un fossato, con pareti e fondo a superficie piana, di profondità non minore di 2,50 metri rispetto al pianori calpestio del pubblico e larghezza non minore di 2,50 metri. Il fossato deve essere protetto verso la zona spettatori e verso lo spazio di attività sportiva da idonei parapetti aventi altezza non minore di 1,10 metri misurata sul piano di calpestio e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti; c) la realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio di attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti”.

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