Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 114/38 del 27-4-2006 è pubblicata la Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( radiazioni ottiche artificiali) ( diciannovesima direttiva particolare ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
Su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio la Direttiva 2006/25/CE del 5 aprile 2006.
In relazione al programma dazione per lattuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che prevede lintroduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, a partire dal settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul citato programma dazione che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.
Mentre le direttive relative al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici so0no già state adottate ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro 89/391/CEE, il Parlamento europeo e del Ciglio, su proposta della Commissione, hanno ora ritenuto opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori in particolare i danni agli occhi e alla cute.
Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente,ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che evitino possibili distorsioni della concorrenza. Uno degli scopi della direttiva adottata il 5 aprile 2006 come premesso dai legislatori comunitari è la tempestiva scoperta di effetti nocivi sulla salute risultanti dallesposizione a radiazioni ottiche..
La riduzione dellesposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso lapplicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte.
La direttiva adottata precisa che si intende per radiazioni ottiche tutte quelle radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza dì onda comprese tra 100 nm 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddite poi in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e , se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre lesposizione dei limiti applicabili, seguendo la metodologia indicata dalla Commissione elettronica internazionale (CEI). La direttiva,comunque, indica in modo esauriente la buona pratica da seguire.
In relazione al programma dazione per lattuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori che prevede lintroduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative allesposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, a partire dal settembre 1990 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sul citato programma dazione che invita in particolare la Commissione a elaborare una direttiva specifica nel campo dei rischi legati al rumore, alle vibrazioni e a qualsiasi altro agente fisico sul luogo di lavoro.
Mentre le direttive relative al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici so0no già state adottate ai sensi dellarticolo 16, paragrafo 1, della direttiva quadro 89/391/CEE, il Parlamento europeo e del Ciglio, su proposta della Commissione, hanno ora ritenuto opportuno introdurre misure di protezione dei lavoratori contro i rischi associati alle radiazioni ottiche, a causa dei loro effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori in particolare i danni agli occhi e alla cute.
Tali misure mirano non solo ad assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente,ma anche a creare per tutti i lavoratori della Comunità una piattaforma minima di protezione che evitino possibili distorsioni della concorrenza. Uno degli scopi della direttiva adottata il 5 aprile 2006 come premesso dai legislatori comunitari è la tempestiva scoperta di effetti nocivi sulla salute risultanti dallesposizione a radiazioni ottiche..
La riduzione dellesposizione alle radiazioni ottiche può essere realizzata in maniera più efficace attraverso lapplicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle posizioni di lavoro, nonché attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte.
La direttiva adottata precisa che si intende per radiazioni ottiche tutte quelle radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza dì onda comprese tra 100 nm 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddite poi in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Il datore di lavoro, in caso di lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche, valuta e , se necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori, in modo da identificare e mettere in pratica le misure richieste per ridurre lesposizione dei limiti applicabili, seguendo la metodologia indicata dalla Commissione elettronica internazionale (CEI). La direttiva,comunque, indica in modo esauriente la buona pratica da seguire.
Fonte: Eur-Lex
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