Sicurezza sul lavoro: il Medico competente nella prospettiva del futuro Testo Unico

Con l’ampliarsi della discussione intorno alla proposta di Testo Unico governativo sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ci sembra interessante riportare il documento elaborato, in collaborazione dello Studio Legale Carnelutti di Roma, dal Consiglio direttivo della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene industriale (SIMLII) riguardante il ruolo del medico competente nella prospettata nuova normativa.

La Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale è un’associazione scientifica priva di lucro che si prefigge di contribuire al progresso, allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze nel campo della Medicina del lavoro e dell’Igiene Industriale, nonché delle applicazioni che ne conseguono. La SIMLII, quindi, sollecita e promuove l’attuazione di misure indirizzate a prevenire gli infortuni e le malattie da lavoro e ad adattare il lavoro all’uomo al fine di mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori in tutte le professioni e mestieri. E, sulla base di tale premessa, in relazione alla prossima definizione in sede legislativa del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, la Società ha ritenuto necessario predisporre il documento che riportiamo nel link al fine di manifestare – come si legge nella introduzione al documento stesso – “ tutta la propria preoccupazione per gli effetti dell’ampliamento del novero dei titoli legittimanti l’esercizio della funzione di “ medico competente”, con l’introduzione di figure professionali in possesso di specializzazioni mediche non direttamente afferenti alla Medicina del lavoro (e, segnatamente, le specializzazioni in Igiene e medicina preventiva e Medicina legale e delle assicurazioni) “. La Società ritiene opportuno che, nel futuro Testo Unico, l’art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 626/94, come modificato dall’art. 1/bis del D.L.402/2001, convertito con Legge 1/2002 (all. II), sia sostituito da una norma contenente una definizione di “ medico competente” che continui a comprendere soltanto gli specialisti in Medicina del lavoro o in Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, Tossicologia industriale, Igiene industriale, Fisiologia e Igiene del lavoro, Clinica del lavoro, ritenendo che le specializzazioni in Igiene e medicina preventiva e Medicina legale e delle assicurazioni non siano afferenti alla Medicina del lavoro, sia con riferimento al momento di formazione accademica, sia al concreto esercizio dell’attività professionale, sottolineando che le caratteristiche dell’attività del “ medico competente” avevano sempre ricondotto, in precedenza, alla Medicina del lavoro e al relativo specialista l’imputazione della funzione di prevenzione dei rischi di insorgenza delle malattie occupazionali e degli infortuni sul lavoro. E, in proposito, il documento ricorda l’art. 7 del D.Lgs. 626/94, tuttora in vigore, secondo cui il “ medico competente” è colui che COLLABORA con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori.

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