Sicurezza sul lavoro: le prescrizioni minime per la protezione dai campi elettromagnetici

Sulla G.U. dell’ UE C 66 E/1 del 16 marzo 2004 è pubblicata la Posizione Comune (CE) N. 10/2004 definita dal Consiglio il 18 dicembre 2003 in vista dell’ adozione della direttiva 2004/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici ( campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

Come noto, l’ attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede l’ introduzione di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori derivanti dagli agenti fisici. Come prima passo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/44/CE, del 25 giugno 2002, relative alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischio derivanti dalle vibrazioni. Successivamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2003/10/CE, del 6 febbraio 2003, riguardante l’ esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore. Si è trattato, rispettivamente, delle adozioni della sedicesima e diciottesima direttiva particolari, emanate ai sensi dell’ articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE, cioè della c.d. direttiva-quadro del 12 giugno 1989 ( recepita in Italia con decreto legislativo 626/94 e successive modifiche) e che rimanda ad una serie di ulteriori direttive CE più specifiche, che sono state adottate negli anni successivi. Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione europea C 66 E/1 del 16 marzo 2004, è stata pubblicata la Posizione Comune (CE) n. 10/2004 definita dal Consiglio il 18 dicembre 2003 in vista dell’ adozione della direttiva 2004/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’ esposizione dei lavoratori ai rischi che derivano o possono derivare dai campi elettromagnetici ( da 0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.
Si tratta, dunque, della diciottesima direttiva particolare ai sensi della citata direttiva quadro del 1989. La direttiva in corso di adozione , stabilisce quelli che dovranno essere i requisiti minimi fissando valori limite di esposizione, lasciando agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i valori di azione o per i valori limite di esposizione. Il provvedimento, non entrando nel merito degli effetti a lungo termine derivanti dall’ esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, raccomanda il perseguimento dell’ obiettivo di riduzione delle esposizioni tramite l’ impiego di misure preventive fin dalla progettazione dei posti di lavoro, nonchè attraverso la scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, allo scopo di ridurre in via prioritaria i rischi alla fonte. In nessun caso i lavoratori dovranno essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione; ove questi vengano superati il datore di lavoro dovrà adottare misure immediate per riportare l’ esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione individuando le cause del superamento dei valori limite. Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi.

Fonte: Eur-Lex

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