Il 14 giugno scorso la Corte di Giustizia europea ha emesso una Sentenza con la quale ha respinto il ricorso della Commissione europea contro la clausola per quanto ragionevolmente praticabile contenuta nella legislazione britannica in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Secondo la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 giugno 2007, la Commissione non ha dimostrato adeguatamente che, circoscrivendo nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile lobbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro, il Regno Unito sia venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dellarticolo 5, nn.1 e 4 della direttiva 89/391/CEE.
La Commissione, infatti, aveva adito la Corte per sentirla dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord erano venuti meno agli obblighi derivanti dalla direttiva quadro del 1989 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, avendo circoscritto nella predetta clausola lobbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Oggetto del ricorso, quindi, la presunta difformità della legislazione britannica rispetto a quella comunitaria disciplinata dalla citata direttiva quadro che predispone un regolamentazione di carattere generale in materia di prevenzione dei rischi professionali e i protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, entro la quale iscrivere il disegno di armonizzazione tecnica delle regole di sicurezza allinterno della Comunità.
Nel Regno Unito, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono disciplinate dal Health and Safety at Work Act del 1974; la sezione 2, n. 1 dispone che ogni datore di lavoro è obbligato a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale per quanto ragionevolmente praticabile; le violazioni di questi obblighi sono penalmente sanzionate attraverso una responsabilità penale automatica applicata a tutti i datori di lavoro i quali possono sottrarsi a tale forma di responsabilità unicamente dimostrando di aver fatto tutto ciò che era ragionevolmente praticabile per evitare linsorgenza di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali disposizioni, però, non hanno mai e giustamente soddisfatto la Commissione europea che già nel 1997 provvedeva ad inviare al Regno Unito una lettera di messa in mora per una corretta trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 89/391/CEE. Avendo il Regno Unito continuato a ribadire la propria posizione giudicando non fondati gli addebiti formulati dalla Commissione, questultima ha deciso di proporre ricorso. Tuttavia, come si legge nella Sentenza della Corte, la ricorrente non avrebbe dimostrato né che, omettendo una qualche forma di responsabilità oggettiva, la clausola controversa limita la responsabilità dei datori di lavoro in violazione della direttiva 89/391 e né in che modo la clausola sia idonea ad influire sullestensione dellobbligo generale di sicurezza che incombe al datore di lavoro, così come emerge dalle disposizioni della direttiva. Constatando, inoltre. Che la Commissione non h dimostrato neppure per quale ragione lobiettivo della direttiva 89/391 non possa essere conseguito con mezzi diversi dalla previsione di un regime di responsabilità oggettiva a carico dei datori di lavoro, la Corte ha stabilito che proprio per la carenza di dimostrazione dei fatti oggetto di causa non si potesse accogliere il ricorso che, malgrado le conclusioni a favore della Commissione dellAvvocato generale, è stato respinto con conseguente condanna alle spese.
La Commissione, infatti, aveva adito la Corte per sentirla dichiarare che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord erano venuti meno agli obblighi derivanti dalla direttiva quadro del 1989 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, avendo circoscritto nella predetta clausola lobbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Oggetto del ricorso, quindi, la presunta difformità della legislazione britannica rispetto a quella comunitaria disciplinata dalla citata direttiva quadro che predispone un regolamentazione di carattere generale in materia di prevenzione dei rischi professionali e i protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, entro la quale iscrivere il disegno di armonizzazione tecnica delle regole di sicurezza allinterno della Comunità.
Nel Regno Unito, la sicurezza e la salute dei lavoratori sono disciplinate dal Health and Safety at Work Act del 1974; la sezione 2, n. 1 dispone che ogni datore di lavoro è obbligato a garantire la salute, la sicurezza ed il benessere di tutto il suo personale per quanto ragionevolmente praticabile; le violazioni di questi obblighi sono penalmente sanzionate attraverso una responsabilità penale automatica applicata a tutti i datori di lavoro i quali possono sottrarsi a tale forma di responsabilità unicamente dimostrando di aver fatto tutto ciò che era ragionevolmente praticabile per evitare linsorgenza di rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Tali disposizioni, però, non hanno mai e giustamente soddisfatto la Commissione europea che già nel 1997 provvedeva ad inviare al Regno Unito una lettera di messa in mora per una corretta trasposizione nel diritto nazionale della direttiva 89/391/CEE. Avendo il Regno Unito continuato a ribadire la propria posizione giudicando non fondati gli addebiti formulati dalla Commissione, questultima ha deciso di proporre ricorso. Tuttavia, come si legge nella Sentenza della Corte, la ricorrente non avrebbe dimostrato né che, omettendo una qualche forma di responsabilità oggettiva, la clausola controversa limita la responsabilità dei datori di lavoro in violazione della direttiva 89/391 e né in che modo la clausola sia idonea ad influire sullestensione dellobbligo generale di sicurezza che incombe al datore di lavoro, così come emerge dalle disposizioni della direttiva. Constatando, inoltre. Che la Commissione non h dimostrato neppure per quale ragione lobiettivo della direttiva 89/391 non possa essere conseguito con mezzi diversi dalla previsione di un regime di responsabilità oggettiva a carico dei datori di lavoro, la Corte ha stabilito che proprio per la carenza di dimostrazione dei fatti oggetto di causa non si potesse accogliere il ricorso che, malgrado le conclusioni a favore della Commissione dellAvvocato generale, è stato respinto con conseguente condanna alle spese.
Fonte: Corte di Giustizia Europea
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